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CONTRATTO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

Il giorno 10 dicembre 2001, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in Bari, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al D.D. prot. n. 16687 del 20/7/2001 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione decentrata regionale concernente la definizione dei criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento in servizio del personale della scuola per l'esercizio finanziario 2001.

LE PARTI

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs. 16/4/1994 n. 297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di istruzione;
VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 26/5/1999, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2, lett. d), che individua le materie oggetto di contrattazione decentrata, e agli artt. 12, 13 e 14, concernenti la formazione del personale;
VISTO il C.C.N.I. del comparto Scuola, sottoscritto il 31/8/1999, con particolare riguardo agli artt. 6-24 e 44-49, nei quali viene delineato il sistema della formazione del personale scolastico;
VISTO il D.P.R. 6/11/2000 n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto il 15/3/2001, relativo al 2° biennio economico 2000-2001, e in particolare gli artt. 2, 3 e 4, che disciplinano il nuovo sistema di relazioni sindacali;
VISTO, in particolare, l'art. 2 del succitato C.C.N.L. 15/3/2001, secondo cui la devoluzione a livello regionale delle materie finora trattate a livello nazionale o provinciale dell'Amministrazione Scolastica comporta anche l'attribuzione al predetto livello regionale della competenza alla relativa contrattazione o alle altre forme di relazioni sindacali previste al riguardo dal C.C.N.L. 26/5/1999;
VISTO il C.C.N.I. 1/8/2001, recante il contratto nazionale integrativo per la formazione riferito all'anno finanziario 2001;
VISTA la direttiva ministeriale n. 143 dell'1/10/2001, recante le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola per l'anno 2001;
VISTA l'Intesa Nazionale in data 19/11/2001, concernente la formazione dei dirigenti scolastici per l'esercizio finanziario 2001;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Finalità del presente accordo.

1. Il presente accordo mira a definire i criteri generali per l'attuazione delle iniziative di formazione e aggiornamento in servizio del personale della scuola per l'esercizio finanziario 2001.

2. L'accordo ha validità per le iniziative di formazione che saranno svolte nell'a.s. 2001/2002.

ART. 2 - Principi generali.

1. Le parti concordano circa la necessità di assumere la formazione del personale quale strumento privilegiato di gestione delle risorse umane, in grado di rafforzare atteggiamenti di consenso nei confronti della "missione" e dei "valori" dell'organizzazione e di favorire lo sviluppo professionale nella delicata fase di consolidamento del processo di autonomia scolastica.

2. In tale prospettiva, appare necessario superare la logica della settorialità, dell'episodicità e dell'occasionalità degli interventi di formazione, per inserirla in una strategia unitaria che, partendo dal momento dell'inserimento del dipendente all'interno dell'organizzazione, lo accompagni e lo sostenga per tutto l'arco della vita lavorativa, assumendo la connotazione di una formazione continua.

3. Per realizzare tale obiettivo, le parti concordano sulla necessità di individuare nelle istituzioni scolastiche ed educative (singole, in rete o consorziate) il luogo privilegiato per progettare e realizzare le iniziative di formazione e aggiornamento del personale, attraverso l'elaborazione del Piano annuale di cui all'art. 13 C.C.N.I. 31/8/1999, la cui formulazione dovrà tener conto, in stretta coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, della direttiva ministeriale annuale sulla formazione e dovrà essere armonizzato con le analoghe iniziative promosse dalle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione Scolastica.

4. Per portare a compimento tale disegno organizzativo è, ovviamente, necessario che le istituzioni scolastiche ed educative diventino, per tutto il personale, laboratori di sviluppo professionale, le cui strategie vengono esemplificate nell'art. 3 della direttiva ministeriale n. 210 del 3/9/1999, che qui si intende integralmente richiamato, con particolare attenzione al potenziamento dei processi di autoformazione, all'avvio di progetti di ricerca-azione e alla formazione a distanza.

ART. 3 - Fruizione del diritto alla formazione.

1. La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto-dovere per tutto il personale, al quale occorre garantire pari opportunità di fruizione di tale diritto, secondo le modalità richiamate nell'art. 13 C.C.N.L. 26/5/1999 e nell'art. 12 C.C.N.I. 31/8/1999.

2. Il personale che partecipa a corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione Centrale e Periferica della P.I. nonché dalle scuole di appartenenza, anche organizzate in rete, è considerato in servizio a tutti gli effetti. Al medesimo personale spetta, ricorrendone le condizioni, la corresponsione del trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

3. Il personale docente ha diritto ad usufruire, con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della vigente normativa sulle supplenze brevi, di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per partecipare ad iniziative di formazione ed aggiornamento riconosciute dall'Amministrazione. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta al predetto limite di 5 giorni.

4. A livello di singola scuola, il dirigente scolastico è tenuto a fornire l'informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'art. 6 C.C.N.L. 26/5/1999.

5. Per consentire l'effettiva realizzazione del sistema nazionale di istruzione prefigurato dalla Legge 10/3/2000 n. 62, le iniziative di formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono aperte anche al personale delle scuole paritarie.

ART. 4 - Sistema della formazione, ambiti prioritari di intervento e livelli di attività.

1. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento e la crescita professionale del personale, anche in relazione alle trasformazioni e innovazioni in atto, la riconversione e riqualificazione in rapporto alla mobilità professionale nonché all'ampliamento delle opportunità professionali offerte al personale. La formazione dei docenti tiene conto della loro formazione iniziale e del profilo professionale, quale individuato nel C.C.N.L. 26/5/1999, e comprende la formazione in ingresso e la formazione in servizio. Per il personale ATA la formazione è funzionale all'attuazione dell'autonomia e alla crescita professionale, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, con particolare riguardo ai processi di informatizzazione e all'applicazione del nuovo regolamento di contabilità di cui al D.L. 1/2/2001 n. 44. La formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo di arricchire le competenze necessarie per gestire la scuola dell'autonomia.

2. Per l'anno finanziario 2001, coerentemente con i principi enunciati nel contratto integrativo annuale sottoscritto l'1/8/2001, gli interventi prioritari sono individuati nei seguenti:

  1. interventi formativi per tutto il personale della scuola, con azioni di informazione, formazione, riqualificazione, riconversione, assistenza e consulenza da realizzare anche a distanza, finalizzati a ridefinire ed ad arricchire i profili professionali del personale stesso in relazione ai processi di innovazione del sistema scolastico;
  2. riqualificazione e riconversione professionale del personale docente;
  3. azioni formative relative all'attuazione degli specifici istituti contrattuali (funzioni obiettivo, funzioni aggiuntive personale ATA, aree a rischio, area a forte immigrazione, ecc.);
  4. corsi finalizzati alla mobilità professionale con particolare riferimento al personale transitato dagli Enti Locali sprovvisto di titolo di studio;
  5. corsi finalizzati al passaggio alle aree superiori relativamente al personale ATA;
  6. ricerca e studio di nuove tipologie formative;
  7. interventi formativi, riguardanti lo sviluppo del sistema di istruzione, relativi a:
    • istituti comprensivi e curricoli verticali;
    • modelli organizzativi flessibili (modularità, tempo pieno, organico funzionale);
    • scuola dell'infanzia;
    • obbligo scolastico e obbligo formativo;
    • progetti speciali a livello nazionale (progetto lingue, qualità, ecc.);
    • forme di partnariato territoriale (tra scuole, tra scuole e amministrazione, con gli enti locali, progetti europei, reti, centri risorse, servizi professionali per i docenti, ecc.);
    • sviluppo delle competenze professionali per la formazione degli adulti (EDA);
  8. promozione della cultura civica (pari opportunità, educazione interculturale, cultura della legalità);
  9. azioni volte alla formazione in ingresso (anno di formazione);
  10. iniziative di formazione per l'esame di stato;
  11. abbonamenti a riviste e pubblicazioni.

3. Per la formazione dei dirigenti scolastici si fa riferimento agli interventi prioritari indicati nell'art. 2 dell'Intesa Nazionale del 19/11/2001:

  • applicazione del nuovo regolamento amministrativo-contabile;
  • normativa per la sicurezza;
  • miglioramento delle capacità negoziali;
  • progettualità per l'accesso ai finanziamenti europei;
  • utilizzazione degli strumenti giuridico-contrattuali relativi al personale scolastico.

4. I livelli di attività delle iniziative di formazione, già individuati nell'art. 8 C.C.N.I. 31/8/1999, devono ovviamente tener conto delle nuove relazioni tra i diversi soggetti istituzionali, responsabili della formazione, nell'ottica dell'autonomia funzionale e del decentramento istituzionale. In tale prospettiva, alle istituzioni scolastiche (singole, in rete o consorziate) compete la programmazione delle iniziative di formazione che siano funzionali al P.O.F.; l'Amministrazione Scolastica Periferica deve garantire servizi professionali di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali; all'Amministrazione Centrale competono azioni di regia, coordinamento, studio, ricerca e diffusione di nuove tipologie formative, formazione permanente e a distanza, monitoraggi e valutazione, nonchè azioni di sussidiarietà ed implementazione nei confronti di progetti pilota eventualmente promossi a livello periferico.

ART. 5 - Coordinamento delle attività di formazione.

1. Al fine di supportare adeguatamente i processi di innovazione in atto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia adotterà modalità organizzative intese, da un lato, a garantire la necessaria uniformità di indirizzo e, dall'altro, a favorire lo sviluppo dell'autonoma progettualità delle scuole, anche associate in rete o consorziate.

2. L'elemento fondamentale di tale struttura organizzativa è rappresentato, oltre che dall'Ufficio III della Direzione Scolastica Regionale e dalle articolazioni sul territorio, così come delineate nel D.D. n. 1 del 12/6/2001, da un'apposita struttura di coordinamento regionale, in attesa dell'istituzione dell'Osservatorio regionale di orientamento e monitoraggio di cui all'art. 12, comma 3, C.C.N.L. 26/5/1999. Tale organismo sarà costituito da dirigenti tecnici per i servizi ispettivi e da personale in possesso di adeguata qualificazione nel settore della formazione. Esso si raccorderà con il personale scolastico comandato ai sensi dell'art. 26 Legge 23/12/1998 n. 448 e con altri gruppi di lavoro operanti a livello territoriale, ed avrà, tra i suoi compiti prioritari, quelli di seguito indicati:

  • informazione sulle opportunità di sviluppo professionale esistenti a livello territoriale, con l'utilizzo delle pagine web dei siti dell'Amministrazione o di altri comunque disponibili;
  • consulenza e assistenza per la predisposizione e l'organizzazione di progetti formativi (anche a carattere innovativo) delle scuole, di reti o di consorzi di scuole, ivi compresi i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione in età adulta;
  • assistenza e tutoraggio per progetti di formazione a distanza o in rete, in cui sia coinvolto il personale della scuola;
  • coordinamento e sostegno, anche in cooperazione con altre realtà locali (CRT, CRSP, ecc.), nella prospettiva di una rete di supporto professionale;
  • diffusione e rispetto degli standard per la qualità della formazione definiti dall'art. 11 C.C.N.I. 31/8/1999;
  • relazione con le istituzioni universitarie, con l'IRRE, con le associazioni professionali e/o disciplinari presenti sul territorio o con i soggetti accreditati;
  • coordinamento delle attività di monitoraggio, documentazione e disseminazione dei risultati.

3. Per la concreta attuazione agli indirizzi programmatici enunciati nel precedente 1° comma, potranno funzionare, presso istituzioni scolastiche particolarmente attrezzate sul piano delle risorse professionali e delle infrastrutture, appositi Centri Risorse per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, la cui dislocazione territoriale dovrà rispondere a criteri di efficienza ed efficacia nell'attuazione degli interventi di formazione. In tale prospettiva, l'individuazione dei Centri Risorse sarà operata d'intesa con i dirigenti responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali.

4. Relativamente al personale in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado dell'ambito territoriale di riferimento, i Centri Risorse cureranno, oltre ai compiti esplicitati nel precedente comma 2, l'organizzazione e la gestione delle iniziative di formazione programmate a livello nazionale, regionale o provinciale, nonché il coordinamento delle correlate attività di monitoraggio, documentazione e disseminazione dei risultati. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali i Centri Risorse potranno promuovere accordi di rete con altre istituzioni scolastiche del territorio ovvero stipulare intese e convenzioni con altri soggetto pubblici e privati presenti sul territorio, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del D.P.R. 8/3/1999 n. 275. Ai medesimi fini, le scuole individuate quali sedi dei Centri Risorse potranno utilizzare, oltre a risorse finanziarie proprie ovvero rivenienti da conferimenti di soggetti pubblici e privati, il contributo perequativo per il funzionamento dei Centri, che l'Ufficio Scolastico Regionale si impegna ad assegnare a dette scuole, traendolo dalle risorse finanziarie disponibili per le attività di formazione.

ART. 6 - Finanziamento delle attività di formazione.

1. Le parti prendono atto che per l'esercizio finanziario 2001, giusta la Tabella A allegata alla citata direttiva ministeriale n. 143/2001, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia risulta assegnato un finanziamento complessivo pari a £. 4.435.600.000, di cui £. 3.412.000.000 riservate alle istituzioni scolastiche e £. 1.023.600.000 riservate alla Direzione Regionale. Il predetto finanziamento non comprende la quota riveniente dalle risorse di cui alla Legge 440/97, già assegnate con la lettera circolare n. 131 del 3/8/2001 (applicativa della direttiva ministeriale n. 51 del 21/3/2001) e le eventuali, ulteriori risorse rivenienti dalla redistribuzione a livello periferico di quota-parte delle risorse finanziarie riservate all'Amministrazione Centrale, sulla base di quanto previsto dall'Allegato 1, Tabelle 1 e 2, al C.C.N.I. 1/8/2001.

2. Per la somma di £. 3.412.000.000, riservata alle singole istituzioni scolastiche, le parti concordano di procedere ad una ripartizione in misura proporzionale al numero di unità di personale docente e ATA presente in ciascuna scuola, assicurando comunque una quota-base pari a £. 1.000.000 per ciascun istituto.

3. Relativamente alla somma di £. 1.023.600.000, riservata all'Ufficio Scolastico Regionale, la stessa sarà utilizzata per finanziarie le iniziative di formazione individuate come prioritarie nel precedente art. 4, commi 2 e 3, fatta eccezione per quelle iniziative che dovessero essere eventualmente finanziate direttamente dall'Amministrazione Centrale. A tal fine, le iniziative di formazione saranno programmate, dopo aver acquisito l'apposita comunicazione ministeriale, avvalendosi degli Uffici Scolastici Provinciali, ai quali saranno assegnati i relativi finanziamenti secondo criteri di proporzionalità e tenendo presenti gli standard organizzativi e di costo di cui al successivo art. 7.

ART. 7 - Standard organizzativi e di costo.

1. Relativamente agli standard organizzativi e di costo, le parti concordano di dover fare riferimento agli standard di carattere generale indicati nell'art. 11, commi 2 e 3, C.C.N.I. 31/8/1999 e a quelli individuati nell'apposita Intesa Nazionale sottoscritta in data 19/1/2000, che qui si intendono integralmente richiamati.

ART. 8 - I soggetti che offrono formazione.

1. A norma dell'art. 14 C.C.N.I. 31/8/1999, il sistema di offerta delle attività di formazione comprende:

  1. soggetti istituzionalmente qualificati per la formazione (Università, consorzi universitari e interuniversitari, IRRE e istituti pubblici di ricerca);
  2. soggetti considerati qualificati dal Ministero P.I. sulla base di un esame dei requisiti posseduti (associazioni professionali e disciplinari);
  3. soggetti accreditati dal Ministero P.I. sulla base dei requisiti indicati nell'art. 14, comma 3, C.C.N.I. 31/8/1999;
  4. altri soggetti con i quali l'Amministrazione abbia sottoscritto apposite convenzioni;
  5. istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, in possesso di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.

2. Per quanto, in particolare, concerne i soggetti accreditati e/o qualificati, si fa riferimento agli elenchi, periodicamente aggiornati, predisposti dall'Amministrazione Centrale in esito alle procedure di cui al D.M. n.177 del 10/7/2000.

ART. 9 - Disciplina di particolari iniziative di formazione.

a) Sicurezza nelle scuole (D.Lgs. 626/94)

Le parti prendono atto che con nota del MIUR - Dipartimento per i servizi nel territorio - Dir. Gen. per l'organizzazione dei servizi nel territorio n. V/979 del 4/5/2001 è stata assegnata alla Direzione Regionale per la Puglia la somma di £. 2.500.000.000, destinata a finanziare iniziative di formazione per alcune categorie di personale, deputate all'espletamento di specifici compiti attinenti alla sicurezza delle istituzioni scolastiche di appartenenza (sia a livello generale che in situazioni di emergenza), riassumibili nelle figure del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ove non assunta direttamente dal Capo d'istituto), dell'addetto al primo soccorso, dell'addetto alle misure per la prevenzione e protezione dagli incendi (cd. "figure sensibili"), dell'addetto ai servizi di prevenzione e protezione, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La somma disponibile, previa verifica degli effettivi fabbisogni delle istituzioni scolastiche (che tengano anche conto delle iniziative già realizzate), sarà ripartita tra gli Uffici Scolastici Provinciali, affinché si proceda all'attivazione dei corsi di formazione necessari, anche mediante coinvolgimento dei Centri Risorse.
Si avrà cura, peraltro, di affidare tali corsi ad enti erogatori del servizio espressamente abilitati, in base alla vigente normativa, al rilascio di valida certificazione atta ad assolvere agli obblighi di legge, programmando opportunamente le attività formative in modo tale da pervenire al più presto alla conclusione delle stesse, coniugando, comunque, l'esigenza del maggior coinvolgimento degli interessati con quella di evitare, nel contempo, di sguarnire eccessivamente le rispettive sedi di servizio.
Per l'attivazione dei corsi, ci si potrà avvalere anche di istituzioni scolastiche di provata capacità ed esperienza, avendo cura, limitatamente alle c.d. figure sensibili, di indirizzare alla frequenza personale idoneo, di ruolo, che possa assicurare la necessaria continuità nel servizio, con particolare riguardo alla data di prevista quiescenza. Si sottolinea, in proposito, che per l'attività di formazione si potrà fare riferimento ad eventuali convenzioni che dovessero essere state medio tempore stipulate dall'Amministrazione Centrale con i Ministeri dell'interno (Corpo nazionale dei VV.FF.) e della Sanità (CRI), ferma restando la possibilità di fare ricorso ad Enti erogatori diversi.

b) Assistenza ai minori in situazione di handicap

Le parti prendono atto che con nota del MIUR - Dipartimento per i servizi nel territorio - Dir. Gen. per l'organizzazione dei servizi nel territorio n. 1370 del 9/11/2001 è stata assegnata alla Direzione Regionale per la Puglia la somma di £. 127.815.876, destinata a finanziare iniziative di formazione per il personale ausiliario (collaboratore scolastico), per l'assistenza ai minori in situazione di handicap, frequentanti la scuola materna statale, la scuola elementare e la scuola secondaria di I e II grado (giusta Tabella D - profilo A/2 del C.C.N.L. per il 2° biennio economico 2000-2001 sottoscritto in data 15/3/2001).
Tale somma sarà ripartita tra gli Uffici Scolastici Provinciali della Regione Puglia, in proporzione al numero di collaboratori scolastici in servizio nei rispettivi ambiti territoriali, affinché gli stessi procedano alla tempestiva attivazione dei relativi corsi, eventualmente avvalendosi dei Centri Risorse, coniugando, comunque, l'esigenza del maggior coinvolgimento degli interessati con quella di evitare di sguarnire eccessivamente le rispettive sedi di servizio.

ART. 10 - Norma finale.

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nelle disposizioni richiamate in Premessa e nelle altre disposizioni vigenti in materia.

2. A norma dell'art. 47 comma 3 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

LE PARTI FIRMATARIE

PER LA PARTE PUBBLICA

dr. Ruggiero Francavilla - Dirigente Vicario U.S.R.
_______________________________

dr.ssa Anna Cammalleri - Provv. Studi - Taranto
_______________________________

dr. Mario Angelini - Dirigente U.S.R.
_______________________________

dr. Corrado Nappi - Dirigente U.S.R.
_______________________________

PER LA PARTE SINDACALE

C.G.I.L. - Scuola
_______________________________

C.I.S.L. - Scuola
_______________________________

U.I.L. - Scuola
_______________________________

S.N.A.L.S. - Scuola
_______________________________

 
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