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header  Organigramma

IL DIRETTORE GENERALE


VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare gli artt. 4, comma 4 e 75;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 16, comma 1 lettera c relativo ai poteri organizzativi dei dirigenti generali;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000 n. 347, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione e, in particolare, l'art. 6 comma 2, secondo il quale l'Ufficio scolastico regionale, sentita la Regione, si articola per funzioni e sul territorio, e l'art. 6 comma 7 che attribuisce al direttore generale preposto all'Ufficio Scolastico Regionale il potere di determinare l'articolazione dell'Ufficio stesso, nonché la decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi Uffici e della soppressione dei Provveditorati agli Studi;

VISTO il D.M. 30 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U. n. 44 del 22.2.2001, con il quale è stato attribuito a ciascun Ufficio scolastico regionale l'organico dei dirigenti di livello non generale secondo la ripartizione numerica di cui all'allegato 8 dello stesso decreto;

VISTO l'accordo concluso il 19 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 19 maggio 2001, in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni Autonomie locali, che costituisce il quadro di riferimento generale al quale Regioni, Province, Comuni, Direzioni generali degli Uffici scolastici regionali e istituzioni scolastiche autonome ispirano la loro attività nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza e che ha definito le linee guida per l'articolazione degli Uffici Scolastici Regionali per funzioni e sul territorio;

ACQUISITO il prescritto parere della Regione Puglia;

SENTITE le Organizzazioni sindacali;

D E C R E T A

Art. 1

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - ha sede in Bari.

Art. 2

In relazione alle funzioni assegnate agli Uffici Scolastici Regionali dall'art. 6 del D.P.R. 347/2000 sono individuate le seguenti cinque aree funzionali di intervento:

A - Area pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative.
Principali tematiche dell'area:

  1. nuovi ordinamenti, programmi e curricoli scolastici, autonomia scolastica e valutazione degli apprendimenti, esami di stato;
  2. politiche formative integrate e in raccordo con la Regione, gli enti locali ed il mondo del lavoro:
    • ricognizione delle esigenze formative, sviluppo delle politiche formative integrate;
    • istruzione e formazione superiore non universitaria, educazione e istruzione permanente degli adulti;
    • dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, edilizia scolastica.
  3. monitoraggio del sistema formativo locale in relazione al contesto economico-sociale;
  4. pianificazione del fabbisogno di risorse umane e finanziarie per la erogazione del servizio scolastico;
  5. parità scolastica e vigilanza sulle scuole straniere in Italia;
  6. rapporti con il Sistema Informativo, gestione delle risorse tecnologiche, supporto all'utilizzo delle stesse, gestione sito web regionale;
  7. rapporti con gli organi collegiali.

B - Area supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome.
Principali tematiche dell'area:

  1. sviluppo di centri per la erogazione di servizi di consulenza agli Istituti per l'autonomia:
    • servizi a supporto della didattica;
    • sistemi di condivisione delle conoscenze ed esperienze, tecnologie didattiche;
    • supporto alla gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche;
    • supporto alla partecipazione ad iniziative europee;
    • sistemi per lo sviluppo della pianificazione, controllo e valutazione;
    • consulenza contrattuale e legale sulle tematiche di competenza delle istituzioni scolastiche.
  2. diritto allo studio, politiche giovanili e attività motoria, associazionismo e servizi agli studenti:
    • diritto allo studio, integrazione degli studenti in situazione di handicap, accoglienza e integrazione degli studenti immigrati, servizi formativi in contesti non scolastici;
    • diritto allo studio, politiche sociali in favore delle studentesse e degli studenti;
    • servizi a sostegno delle attività promosse dalle associazioni degli studenti e dei genitori.
  3. promozione ed assistenza progetti nazionali, europei ed internazionali:
    • diffusione tra le scuole dei bandi di concorso;
    • elaborazione di schemi guida per la partecipazione a progetti.

C - Area organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola.
Principali tematiche dell'area:

  1. reclutamento organizzazione, gestione e valutazione dei dirigenti scolastici;
  2. organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola: reclutamento, selezione delle risorse umane, organizzazione, dotazioni organiche e allocazione delle risorse umane;
  3. relazioni sindacali e contrattazioni relative al personale della scuola;
  4. formazione e aggiornamento del personale della scuola.

D - Area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie.
Principali tematiche dell'area:

  1. gestione ed amministrazione delle risorse finanziarie per le istituzioni scolastiche;
  2. programmazione e controllo delle risorse finanziarie;
  3. supporto, controllo e verifiche sulle gestioni di bilancio delle istituzioni scolastiche;
  4. gestione economica e finanziaria dell'amministrazione regionale;
  5. gestione dei servizi economali, logistici ed infrastrutturali della Direzione Regionale.

E - Area gestione delle risorse e servizi di supporto della Direzione Generale.
Principali tematiche dell'area:

  1. organizzazione e gestione delle risorse umane della Direzione Regionale:
    • gestione delle risorse umane dell'amministrazione;
    • formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione;
    • relazioni sindacali e contrattazione regionale per il personale dell'amministrazione;
    • supporto per la innovazione, l'organizzazione del lavoro e la semplificazione dei procedimenti.
  2. comunicazione, organizzazione eventi;
  3. monitoraggio dei servizi;
  4. assistenza legale, gestione del contenzioso, attività di conciliazione;
  5. relazioni con il pubblico;
  6. sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 3

Con riguardo alle predette aree di intervento e in conformità a quanto stabilito con D.M. 30 gennaio 2001 la Direzione Generale è organizzata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio I Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative
Ufficio II Supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome
Ufficio III Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola
Ufficio IV Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie
Ufficio V Gestione delle risorse e servizi di supporto della Direzione Generale.

Art. 4

Gli uffici di cui all'art. 3 si articolano, con provvedimento del dirigente preposto, in unità operative quali strutture organizzative che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi, attraverso il presidio unitario di un processo di lavoro e/o l'erogazione di un servizio.
Su proposta del dirigente preposto all'ufficio il Direttore Generale assegna il relativo personale.

Art. 5

Al fine di realizzare la presenza dell'amministrazione sul territorio e di facilitare l'accesso dell'utenza in relazione alle competenze istituzionali sono istituiti i Centri Servizi Amministrativi (C.S.A.). I Centri Servizi Amministrativi, che si raccordano funzionalmente con l'Ufficio della Direzione Regionale con competenza specifica in materia di organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola, provvedono all'assolvimento di funzioni amministrative di gestione dei ruoli provinciali, di reclutamento o di altre attività loro delegate. In relazione a tali funzioni svolgono attività di accoglienza, informazione, acquisizione di pratiche amministrative, rilascio di atti amministrativi, assistenza e consulenza giuridica.
I C.S.A. assumono la denominazione di Centro Servizi Amministrativi per "denominazione dell'area geografica" con sede presso:
1. BARI
2. BRINDISI
3. FOGGIA
4. LECCE
5. TARANTO

Con successivo provvedimento può essere assegnato il coordinamento di più C.S.A. a personale dirigente di livello non generale, provvedendo inoltre all'assegnazione delle risorse di personale necessarie.
Con successivi provvedimenti, sentita la Regione e verificata la sussistenza delle necessarie risorse umane, finanziarie e logistiche, saranno istituiti ulteriori C.S.A. in relazione alle esigenze espresse dal territorio e nel rispetto del rapporto numerico indicato nel punto 3.3 dell'Accordo del 19 aprile 2001 richiamato nelle premesse.

Art. 6

Al fine di promuovere e assistere lo sviluppo delle scuole, garantendo la disponibilità di elevate competenze professionali nella gestione dei processi didattici, organizzativi e gestionali delle scuole, sono inoltre istituiti i seguenti Centri Servizi per le istituzioni scolastiche autonome (C.I.S.), che assumono la denominazione di Centro Servizi Istituzioni Scolastiche per "denominazione dell'area geografica" con sede presso:
1 - Bari
2 - Andria
3 - Conversano
4 - Brindisi
5 - Foggia
6 - Manfredonia
7 - Lecce
8 - Maglie
9 - Taranto

I C.I.S., che assorbono le funzioni dei preesistenti Nuclei di Supporto all'Autonomia, sono unità operative dipendenti dall'Ufficio della Direzione Regionale con competenza specifica in materia di sviluppo e supporto alle istituzioni scolastiche autonome. Essi operano su richiesta delle scuole o stimolandone la domanda con opportune azioni, assicurano servizi professionali di qualità per l'assistenza, la consulenza e lo sviluppo dei processi educativi, nonché la promozione di reti di scuole e consorzi di servizi.
Il personale dei C.I.S. proviene dal ruolo dei docenti e dei dirigenti scolastici, anche mediante utilizzazioni a tempo determinato ai sensi della Legge 23.12.1998 n. 448, ovvero dalle segreterie delle istituzioni scolastiche. Tale personale viene selezionato con riferimento agli specifici profili professionali richiesti dalla tipologia dei servizi da erogare. Mediante apposite intese potrà essere utilizzato anche personale messo a disposizione dagli Enti Locali con oneri a proprio carico.
La responsabilità di un C.I.S. è affidata a un dirigente con funzioni tecniche o a un dirigente scolastico.
Con successivi provvedimenti, sentita la Regione e verificata la sussistenza delle necessarie risorse umane, finanziarie e logistiche, potranno essere istituiti ulteriori C.I.S. in relazione alle esigenze espresse dal territorio.

Art. 7

Il definitivo passaggio delle competenze ai nuovi uffici è fissato al 31 dicembre 2001. Contestualmente sono soppressi i Provveditorati agli Studi.
Sino a tale data i Provveditorati agli Studi garantiscono l'ordinaria amministrazione, avendo come obiettivi prioritari il regolare avvio dell'anno scolastico e il trasferimento alle scuole delle competenze amministrative ad esse attribuite ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.

Bari, 12 giugno 2001

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Fiori

   
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