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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300,
relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare gli artt. 4, comma
4 e 75;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e, in
particolare, l'art. 16, comma 1 lettera c relativo ai poteri organizzativi dei dirigenti generali;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, con il quale
è stato adottato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000
n. 347, con il quale è stato adottato il Regolamento recante norme di organizzazione del
Ministero della pubblica istruzione e, in particolare, l'art. 6 comma 2, secondo il quale l'Ufficio
scolastico regionale, sentita la Regione, si articola per funzioni e sul territorio, e l'art. 6 comma 7 che
attribuisce al direttore generale preposto all'Ufficio Scolastico Regionale il potere di determinare
l'articolazione dell'Ufficio stesso, nonché la decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi
Uffici e della soppressione dei Provveditorati agli Studi;
VISTO il D.M. 30 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U. n. 44 del 22.2.2001, con il quale è
stato attribuito a ciascun Ufficio scolastico regionale l'organico dei dirigenti di livello non generale
secondo la ripartizione numerica di cui all'allegato 8 dello stesso decreto;
VISTO l'accordo concluso il 19 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 19 maggio 2001, in sede
di Conferenza Unificata Stato, Regioni Autonomie locali, che costituisce il quadro di riferimento generale
al quale Regioni, Province, Comuni, Direzioni generali degli Uffici scolastici regionali e istituzioni
scolastiche autonome ispirano la loro attività nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di
rispettiva competenza e che ha definito le linee guida per l'articolazione degli Uffici Scolastici
Regionali per funzioni e sul territorio;
ACQUISITO il prescritto parere della Regione Puglia;
SENTITE le Organizzazioni sindacali;
D E C R E T A
Art. 1
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - ha sede in Bari.
Art. 2
In relazione alle funzioni assegnate agli Uffici Scolastici Regionali dall'art. 6 del
D.P.R. 347/2000 sono individuate le seguenti cinque aree funzionali di intervento:
A - Area pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative.
Principali tematiche dell'area:
- nuovi ordinamenti, programmi e curricoli scolastici, autonomia scolastica e valutazione degli
apprendimenti, esami di stato;
- politiche formative integrate e in raccordo con la Regione, gli enti locali ed il mondo del
lavoro:
- ricognizione delle esigenze formative, sviluppo delle politiche formative integrate;
- istruzione e formazione superiore non universitaria, educazione e istruzione permanente degli
adulti;
- dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, edilizia scolastica.
- monitoraggio del sistema formativo locale in relazione al contesto economico-sociale;
- pianificazione del fabbisogno di risorse umane e finanziarie per la erogazione del servizio
scolastico;
- parità scolastica e vigilanza sulle scuole straniere in Italia;
- rapporti con il Sistema Informativo, gestione delle risorse tecnologiche, supporto all'utilizzo delle
stesse, gestione sito web regionale;
- rapporti con gli organi collegiali.
B - Area supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome.
Principali tematiche dell'area:
- sviluppo di centri per la erogazione di servizi di consulenza agli Istituti per l'autonomia:
- servizi a supporto della didattica;
- sistemi di condivisione delle conoscenze ed esperienze, tecnologie didattiche;
- supporto alla gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche;
- supporto alla partecipazione ad iniziative europee;
- sistemi per lo sviluppo della pianificazione, controllo e valutazione;
- consulenza contrattuale e legale sulle tematiche di competenza delle istituzioni scolastiche.
- diritto allo studio, politiche giovanili e attività motoria, associazionismo e servizi agli
studenti:
- diritto allo studio, integrazione degli studenti in situazione di handicap, accoglienza e
integrazione degli studenti immigrati, servizi formativi in contesti non scolastici;
- diritto allo studio, politiche sociali in favore delle studentesse e degli studenti;
- servizi a sostegno delle attività promosse dalle associazioni degli studenti e dei
genitori.
- promozione ed assistenza progetti nazionali, europei ed internazionali:
- diffusione tra le scuole dei bandi di concorso;
- elaborazione di schemi guida per la partecipazione a progetti.
C - Area organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola.
Principali tematiche dell'area:
- reclutamento organizzazione, gestione e valutazione dei dirigenti scolastici;
- organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola: reclutamento, selezione delle
risorse umane, organizzazione, dotazioni organiche e allocazione delle risorse umane;
- relazioni sindacali e contrattazioni relative al personale della scuola;
- formazione e aggiornamento del personale della scuola.
D - Area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie.
Principali tematiche dell'area:
- gestione ed amministrazione delle risorse finanziarie per le istituzioni scolastiche;
- programmazione e controllo delle risorse finanziarie;
- supporto, controllo e verifiche sulle gestioni di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- gestione economica e finanziaria dell'amministrazione regionale;
- gestione dei servizi economali, logistici ed infrastrutturali della Direzione Regionale.
E - Area gestione delle risorse e servizi di supporto della Direzione Generale.
Principali tematiche dell'area:
- organizzazione e gestione delle risorse umane della Direzione Regionale:
- gestione delle risorse umane dell'amministrazione;
- formazione e aggiornamento del personale dell'amministrazione;
- relazioni sindacali e contrattazione regionale per il personale dell'amministrazione;
- supporto per la innovazione, l'organizzazione del lavoro e la semplificazione dei
procedimenti.
- comunicazione, organizzazione eventi;
- monitoraggio dei servizi;
- assistenza legale, gestione del contenzioso, attività di conciliazione;
- relazioni con il pubblico;
- sicurezza negli ambienti di lavoro.
Art. 3
Con riguardo alle predette aree di intervento e in conformità a quanto stabilito
con D.M. 30 gennaio 2001 la Direzione Generale è organizzata nei seguenti uffici di livello
dirigenziale non generale:
| Ufficio I |
Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative |
| Ufficio II |
Supporto e sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome |
| Ufficio III |
Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola |
| Ufficio IV |
Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie |
| Ufficio V |
Gestione delle risorse e servizi di supporto della Direzione Generale. |
Art. 4
Gli uffici di cui all'art. 3 si articolano, con provvedimento del dirigente preposto, in
unità operative quali strutture organizzative che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi,
attraverso il presidio unitario di un processo di lavoro e/o l'erogazione di un servizio.
Su proposta del dirigente preposto all'ufficio il Direttore Generale assegna il relativo personale.
Art. 5
Al fine di realizzare la presenza dell'amministrazione sul territorio e di facilitare
l'accesso dell'utenza in relazione alle competenze istituzionali sono istituiti i Centri Servizi
Amministrativi (C.S.A.). I Centri Servizi Amministrativi, che si raccordano funzionalmente con l'Ufficio
della Direzione Regionale con competenza specifica in materia di organizzazione e politiche di gestione
delle risorse umane della scuola, provvedono all'assolvimento di funzioni amministrative di gestione dei
ruoli provinciali, di reclutamento o di altre attività loro delegate. In relazione a tali funzioni
svolgono attività di accoglienza, informazione, acquisizione di pratiche amministrative, rilascio di
atti amministrativi, assistenza e consulenza giuridica.
I C.S.A. assumono la denominazione di Centro Servizi Amministrativi per "denominazione dell'area
geografica" con sede presso:
1. BARI
2. BRINDISI
3. FOGGIA
4. LECCE
5. TARANTO
Con successivo provvedimento può essere assegnato il coordinamento di più C.S.A. a personale
dirigente di livello non generale, provvedendo inoltre all'assegnazione delle risorse di personale
necessarie.
Con successivi provvedimenti, sentita la Regione e verificata la sussistenza delle necessarie risorse
umane, finanziarie e logistiche, saranno istituiti ulteriori C.S.A. in relazione alle esigenze espresse dal
territorio e nel rispetto del rapporto numerico indicato nel punto 3.3 dell'Accordo del 19 aprile 2001
richiamato nelle premesse.
Art. 6
Al fine di promuovere e assistere lo sviluppo delle scuole, garantendo la
disponibilità di elevate competenze professionali nella gestione dei processi didattici,
organizzativi e gestionali delle scuole, sono inoltre istituiti i seguenti Centri Servizi per le
istituzioni scolastiche autonome (C.I.S.), che assumono la denominazione di Centro Servizi Istituzioni
Scolastiche per "denominazione dell'area geografica" con sede presso:
1 - Bari
2 - Andria
3 - Conversano
4 - Brindisi
5 - Foggia
6 - Manfredonia
7 - Lecce
8 - Maglie
9 - Taranto
I C.I.S., che assorbono le funzioni dei preesistenti Nuclei di Supporto all'Autonomia, sono unità
operative dipendenti dall'Ufficio della Direzione Regionale con competenza specifica in materia di sviluppo
e supporto alle istituzioni scolastiche autonome. Essi operano su richiesta delle scuole o stimolandone la
domanda con opportune azioni, assicurano servizi professionali di qualità per l'assistenza, la
consulenza e lo sviluppo dei processi educativi, nonché la promozione di reti di scuole e consorzi
di servizi.
Il personale dei C.I.S. proviene dal ruolo dei docenti e dei dirigenti scolastici, anche mediante
utilizzazioni a tempo determinato ai sensi della Legge 23.12.1998 n.
448, ovvero dalle segreterie delle istituzioni scolastiche. Tale personale viene selezionato con
riferimento agli specifici profili professionali richiesti dalla tipologia dei servizi da erogare. Mediante
apposite intese potrà essere utilizzato anche personale messo a disposizione dagli Enti Locali con oneri a
proprio carico.
La responsabilità di un C.I.S. è affidata a un dirigente con funzioni tecniche o a un dirigente
scolastico.
Con successivi provvedimenti, sentita la Regione e verificata la sussistenza delle necessarie risorse
umane, finanziarie e logistiche, potranno essere istituiti ulteriori C.I.S. in relazione alle esigenze
espresse dal territorio.
Art. 7
Il definitivo passaggio delle competenze ai nuovi uffici è fissato al 31 dicembre
2001. Contestualmente sono soppressi i Provveditorati agli Studi.
Sino a tale data i Provveditorati agli Studi garantiscono l'ordinaria amministrazione, avendo come
obiettivi prioritari il regolare avvio dell'anno scolastico e il trasferimento alle scuole delle competenze
amministrative ad esse attribuite ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999 n.
275.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo.
Bari, 12 giugno 2001
IL DIRETTORE GENERALE Giuseppe Fiori |
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