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| Prot. n. 337 |
Bari, 10.1.2002 |
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 15/3/1997, n. 59;
VISTO il D.L.vo 30/3/2001, n. 165;
VISTO il D.L.vo 30/7/1999, n. 300;
VISTA la legge 9/5/1999, n. 168;
VISTO l'art. 17, comma 14, della legge 15/5/1997, n. 127;
VISTO il D.L.vo 31/3/1998, n. 112;
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica 1/12/1999, n. 447 e 6/11/2000, n. 347, con i quali,
fino all'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, è stato determinato, in via provvisoria, il riordino
rispettivamente del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e del
Ministero della Pubblica Istruzione;
VISTO il D.M. 30/1/2001, prot.n. 7981;
VISTE le Linee-guida per i provvedimenti di articolazione degli Uffici Scolastici Regionali,
approvate dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed autonomie locali nella seduta del 19 aprile 2001;
VISTO il proprio decreto n. 1 del 12 giugno 2001 di articolazione dell'Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia con il quale, all'art. 5, sono stati istituiti i Centri Servizi Amministrativi con sede a
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
VISTO il provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n.
4351 del 21 dicembre 2001, con il quale in considerazione che la sopracitata normativa prevede la
soppressione dei Provveditorati agli Studi a decorrere dal 1° gennaio 2002 viene affidata la
responsabilità dei predetti Centri Servizi Amministrativi di livello provinciale, di regola, a
Dirigenti di seconda fascia;
ACCERTATO che il citato provvedimento ministeriale dispone la sospensione dell'attivazione dei Centri
Servizi per le istituzioni scolastiche fino all'entrata in vigore della riforma del M.I.U.R.;
RITENUTO di non modificare l'attuale articolazione territoriale delle strutture esistenti in attesa
del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, anche per assicurare la continuità dell'azione dell'Amministrazione nei confronti delle
istituzioni scolastiche della regione;
RILEVATO che, ai fini dell'eventuale articolazione sub-provinciale dei C.S.A., dovranno essere
definite intese con l'Ente Regione e gli Enti locali interessati;
SENTITI i Provveditori agli Studi della Regione Puglia nella Conferenza di servizio tenutasi in
questa sede il giorno 8 gennaio 2002;
D I S P O N E
A seguito della soppressione dei Provveditorati agli Studi, e fino all'entrata in vigore
della riforma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decorrenza dal 1°
gennaio 2002 entrano in funzione nella Regione Puglia i cinque Centri per i Servizi Amministrativi di
livello provinciale istituiti dall'art. 5 del proprio decreto n. 1 del 12 giugno 2001, corrispondenti agli
attuali Uffici Scolastici Provinciali.
Ai suddetti Centri sono preposti i Dirigenti di seconda fascia che fino al 31 dicembre 2001 hanno svolto le
funzioni di Provveditore agli Studi nelle sedi indicate.
L'attivazione dei Centri Servizi per le istituzioni scolastiche è sospesa sino all'entrata in vigore
della riforma del M.I.U.R.
IL DIRETTORE GENERALE Giuseppe Fiori |
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