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Prot. n. 18475 Ufficio I |
Bari, 25 settembre 2001 |
Ai Provveditori agli studi di
BARI
BRINDISI
FOGGIA
LECCE
TARANTO
LORO SEDI
e, p.c., AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Area della parità scolastica
R O M A
Oggetto: Responsabile della direzione delle Scuole materne paritarie.
Il Ministero, con nota del 16.5.2001 - prot. n. 2753 - recante in oggetto "Scuole elementari paritarie. La
nuova figura del dirigente scolastico. Adozione dei libri di testo", con riferimento ai numerosi quesiti
pervenuti sulla materia, ha espresso l'avviso che, analogamente agli istituti statali, a ciascun istituto
riconosciuto paritario debba essere preposto un proprio dirigente scolastico, che assuma tutte le
responsabilità connesse alla direzione dell'istituto.
Considerata la natura giuridica che distingue le scuola paritarie dalle scuole statali, inoltre, i dirigenti
possono essere individuati - secondo tale avviso - tra il personale in possesso di "attestata qualificazione
professionale specifica alle funzioni svolte, accertata a cura del gestore nonché munito di abilitazione ai
sensi della normativa vigente".
Le precisazioni suaccennate, particolarmente riferite alle scuole elementari paritarie, non dirimono,
tuttavia, le perplessità tuttora esistenti circa i requisiti che si debbono richiedere al responsabile della
direzione della scuola materna paritaria, non potendo neppure soccorrere in via analogica la disciplina
vigente relativa al dirigente scolastico della scuola materna statale; la direzione delle scuole materne
statali, infatti, è tuttora affidata, nell'ambito del proprio circolo, al dirigente scolastico della scuola
elementare, ex art. 103 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297.
Si ritiene, peraltro, che l'applicazione dell'art. 9 della legge 18.3.1968 n. 444 - istitutiva della scuola
materna statale - che per l'esercizio delle funzioni direttive richiedeva la "laurea in pedagogia o il
diploma di abilitazione in vigilanza scolastica" non si armonizzi, perlomeno nell'attuale prima fase di
transizione, con la situazione di fatto esistente nella generalità delle scuole materne non statali,
affidate alla vigilanza dei dirigenti scolastici dei circoli didattici, i quali dirigono anche le scuole
materne statali.
Salve ulteriori diverse disposizioni e, comunque, in via transitoria, si ritiene, pertanto, che per il
responsabile della scuola materna paritaria il requisito dell'attestata qualificazione professionale
specifica alle funzioni svolte (da accertarsi a cura dell'ente gestore, tra personale munito di
abilitazione ai sensi della normativa vigente), possa sussistere nei confronti degli insegnanti che siano
in possesso almeno:
- del diploma di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio nonché dell'abilitazione conseguita
a seguito di concorso ovvero
- di diploma di abilitazione magistrale conseguito negli istituti magistrali nonché di abilitazione
specifica conseguita a seguito di concorso per esame.
Si tratta, in pratica, degli stessi titoli richiesti agli insegnanti delle scuole materne
paritarie e che si ritiene caratterizzino - sia pure in via temporanea e con le riserve suaccennate - la
competenza specifica indispensabile per l'esercizio delle funzioni di direzione delle stesse scuole.
I Provveditori agli studi sono invitati a trasmettere copia della presente ai gestori delle scuole materne
non statali autorizzate e paritarie delle rispettive province.
IL DIRETTORE GENERALE Giuseppe Fiori |
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