
|
|
REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE E DEL LAVORO
COOPERAZIONE
PUBBLICA ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO
N° 9 del Registro dei Decreti.
Oggetto: Calendario dell'anno scolastico 2003-2004.
L'ASSESSORE REGIONALE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
POLITICHE DELL'OCCUPAZIONE E DEL LAVORO
COOPERAZIONE
PUBBLICA ISTRUZIONE
DIRITTO ALLO STUDIO
Visto il Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, avente per oggetto: "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della Legge 15.3.1997, n° 59" e, in particolare, gli artt. 135, 136, 137, 138 e 139, costituenti il Capo
III "Istruzione Scolastica";
Visto il D.P.R. 8.3.1999, n° 275 avente per oggetto: "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15.3.1997, n° 59";
Visto il D.M. 26.6.2000, n° 234 concernente il regolamento in materia di curricoli nell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275;
Visto l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo
16.4.1994, n° 297 e successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'art. 74 concernente la
determinazione del calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado;
Vista la Legge 28.3.2003, n° 53, contenente la delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale;
Vista la Legge Regionale 30.11.2000, n° 22, avente per oggetto: "Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi della Regione e degli enti locali";
Vista la Legge Regionale 11.12.2000, n° 24, relativa al conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in varie materie, compresa l'istruzione scolastica ed, in particolare, l'art. 25 lett.
e);
Richiamata la competenza del Ministero della Pubblica Istruzione in merito:
- alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore;
- all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di
qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione
professionale dei lavoratori, specie se in mobilità;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;
Ritenute festività di rilevanza nazionale:
- Tutte le domeniche;
- 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- 8 dicembre, Immacolata Concezione;
- 25 dicembre, Natale;
- 26 dicembre, Santo Stefano;
- 1° gennaio, Capodanno;
- 6 gennaio, Epifania;
- il lunedì dopo Pasqua;
- 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- 1° maggio, Festa del Lavoro;
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la Festa del Santo Patrono;
Sentita la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Acquisito il parere del Gruppo Tecnico Interistituzionale istituito con Decreto Assessorile n. 5 del
24.7.2002;
Sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria;
Vista la delega conferita dal Presidente della Giunta Regionale in materia di "Formazione
Professionale - Politiche dell'occupazione del lavoro - Cooperazione - Pubblica Istruzione - Diritto allo
studio";
DECRETA
ART. 1
Per l'anno scolastico 2003/2004 le attività educative nelle scuole dell'infanzia e
le lezioni nelle scuole elementari, medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore -
ivi compresi i Licei Artistici e gli Istituti d'Arte - avranno inizio il 18 settembre 2003.
ART. 2
Per tutte le scuole ed istituti di cui all'art. 1 del presente decreto le lezioni e le
attività educative saranno sospese, oltre che per le Festività nazionali citate nelle
premesse, anche nei seguenti giorni:
- Vacanze natalizie dal 22 dicembre 2003 al 6 gennaio 2004;
- Vacanze pasquali dall'8 al 13 aprile 2004;
- ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o
attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).
ART. 3
Il termine delle lezioni viene fissato al giorno 9 giugno 2004, salvo che per la
scuola dell'infanzia per la quale il termine è fissato al 30 giugno 2004.
Tuttavia, per la scuola dell'infanzia, nel periodo successivo al 9 giugno 2004 potrà essere previsto
che, nell'ambito delle complessive attività individuate dal Piano dell'Offerta Formativa, funzionino
le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle
effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.
ART. 4
Nelle scuole elementari e secondarie di 1° e 2° grado il periodo destinato alle lezioni
è pertanto determinato in 204 giorni (205 qualora la Festa del Santo Patrono non
coincida con un giorno di lezione).
Nelle scuole dell'infanzia il periodo delle attività educative è determinato in 222
giorni (223 qualora la Festa del Santo Patrono non coincida con un giorno di attività),
nell'ipotesi di cui al precedente art. 3, comma 2.
ART. 5
Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui all'art. 5 del
D.P.R. 275/99, possono disporre adattamenti al calendario dell'anno scolastico 2003/2004 stabilito con il
presente decreto, in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio Piano dell'Offerta
Formativa, promovendo, al riguardo, ogni utile forma di raccordo con le altre istituzioni scolastiche
operanti nel medesimo territorio.
Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n° 297/1994
relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile
dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del
disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n° 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno
di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le
singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle
disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.
Per consentire un'efficace programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni dei Consigli
di Circolo o di Istituto andranno assunte entro il 30 giugno 2003 e andranno notificate, oltre che
agli Uffici Periferici dell'Amministrazione Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro
famiglie, agli Enti locali tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto.
Bari, 10 giugno 2003
L'ASSESSORE REGIONALE F.to Avv. Andrea Silvestri |
|
|
|