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Ufficio III
Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola

Prot. 21528/01 Bari, 22.1.2002

Ai sigg. Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi della Regione Puglia - Loro sedi

ai sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali della Regione Puglia - Loro sedi

e p.c.
alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del Personale della Scuola
Loro Sedi

al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dir. Gen. per l'organizzazione dei servizi nel territorio Uff. II
R o m a

Oggetto: Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il comparto Scuola. Prime indicazioni operative.

Nel supplemento ordinario alla G.U. n. 281 del 3.12.2001 ser. gen. è stato pubblicato l'Accordo sottoscritto il 18 ottobre 2001 per la disciplina sperimentale di conciliazione ed arbitrato per il personale del comparto Scuola, che fa seguito al Contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato, sottoscritto il 23 gennaio 2001.
La nuova procedura di conciliazione si pone in alternativa a quelle previste dall'art. 66 del D.l.vo 30.3.2001 n. 165 presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e dal citato CCNQ del 23.1.2001 e si caratterizza per la semplificazione, l'immediatezza e la brevità dei tempi di espletamento. Essa riguarda tutte le controversie connesse allo status di lavoratore dipendente dell'amministrazione scolastica.
Limitatamente alle controversie riguardanti la mobilità, sia a domanda che d'ufficio, e le assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, è previsto, a pena di decadenza, il termine di 15 giorni per presentare la richiesta del tentativo di conciliazione, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme ordinarie di conciliazione innanzi richiamate. Va segnalato che la nuova procedura in parola, secondo il disposto dell'art. 69, comma 8, del D.l.vo 165/2001 rende inapplicabile l'art. 484 del D.l.vo 16.4.1994 n. 297 che prevedeva, in materia di mobilità, il rimedio del ricorso gerarchico al Ministro che decideva previo parere del CNPI. Tale disapplicazione non è immediata, ma vale per le controversie relative ai provvedimenti di mobilità concernenti il prossimo a.s. 2002/2003.
Dopo che è stato espletato infruttuosamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti potranno devolvere la soluzione della controversia o al giudice del lavoro o all'arbitro unico.
Ciò posto, anche in considerazione della prossima attivazione delle procedure della mobilità disciplinate dal CCND sottoscritto il 21.12.2001 e dalla relativa OM n. 3 del 14.1.2002, affinché le norme introdotte dall'Accordo siano in concreto applicabili, è necessario adottare alcune misure di carattere organizzativo, che completino o integrino le strutture esistenti negli Uffici in cui si articola sul territorio questo Ufficio Scolastico Regionale, e contemporaneamente fornire alcune prime indicazioni di massima intese a garantire uniformità di comportamento da parte di tutti gli operatori.
Anzitutto, presso ciascuno degli attuali 5 Centri di Servizi Amministrativi dovranno essere attivati - ove già non lo fossero - gli uffici destinati a svolgere i compiti di segreteria, di cui all'art. 1, comma 2 dell'Accordo. Presso questa Direzione Generale, nell'ambito dell'Ufficio III - Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola, è già funzionante l'Ufficio per il contenzioso ex art. 12 D.l.vo 165/2001 istituito con decreto dirigenziale del 1° ottobre 2001, n. 18687 di prot., e, recentemente, con decreto del 7.1.2002 è stato istituito anche l'Ufficio destinato a svolgere compiti di segreteria per le nuove procedure di conciliazione.
Inoltre, per assicurare la tempestività di tutti gli adempimenti funzionali alla gestione delle attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie del personale scolastico, si ritiene conveniente, sentite le Organizzazioni sindacali della Scuola, che, a livello provinciale, i Dirigenti dei Centri di Servizio attivino 5 articolazioni del precitato Ufficio del contenzioso; le predette Organizzazioni hanno, peraltro, richiamato l'ordine del giorno in materia approvato dal C.N.P.I. il 14 gennaio decorso.
Tale assetto organizzativo è indispensabile per consentire l'inoltro, da parte del dipendente, della richiesta del tentativo di conciliazione che, secondo il comma 3 dell'art. 1 dell'Accordo, deve essere depositata o spedita tanto ad uno dei 6 uffici con compiti di segreteria (i cinque presso i CC.SS.AA. e quello funzionante presso la Direzione Generale), quanto all'ufficio del contenzioso competente.
Giova evidenziare che "la competenza" dell'articolazione dell'Ufficio per il contenzioso e dell'ufficio con compiti di segreteria, presso cui si incontreranno le parti per il tentativo di conciliazione, va determinata a livello regionale o provinciale, a seconda che trattasi di richieste avanzate da dirigenti scolastici ovvero da personale docente, educativo ed ATA, tanto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato.
Va precisato, peraltro, che l'ufficio per il contenzioso dell'"amministrazione competente" è individuato nella struttura di appartenenza del dirigente che sia legittimato a provvedere nella materia oggetto della controversia, atteso che entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta l'Amministrazione è tenuta a compiere un primo esame sommario, che può concludersi con la richiesta delle pretese del lavoratore ovvero, in caso contrario, a depositare nel medesimo termine le proprie osservazioni all'ufficio con compiti di segreteria presso cui si svolgerà il tentativo di conciliazione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione deve individuare il proprio rappresentante con potere di conciliare (cfr. com. 5 dell'art. 1 dell'Accordo). Ne consegue che per amministrazione competente deve intendersi il dirigente scolastico tutte le volte che si controverta di atti di gestione del personale scolastico, quali quelli previsti dall'art. 14, comma 1°, del DPR 8.3.1999 n. 275 o che altre fonti regolamentari o contrattuali fanno rientrare nell'autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche, di cui i dirigenti hanno la rappresentanza legale.
Per favorire l'esito positivo della sperimentazione, si raccomanda di dare la più ampia diffusione ed informazione della nuova procedura di conciliazione e dell'attivazione dei relativi Uffici. Questa Direzione Generale assicura la propria disponibilità per ogni utile collaborazione e supporto.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe FIORI

 
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