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Ufficio III
Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola
Allegati
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA
REGIONE PUGLIA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI:
- PER LA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO;
- PER LA UTILIZZAZIONE DEI DIRIGENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA PROPRIA FUNZIONE PER MOTIVI DI SALUTE.
Il giorno 29 ottobre 2002, presso la sede della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d.
prot. n. 67/P Ris. del 22.5.2002 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in
calce il presente contratto, per la definizione dei criteri e delle modalità per la determinazione
della retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente al ruolo dei dirigenti scolastici
della Regione Puglia, nonché dei criteri per la utilizzazione dei dirigenti dichiarati inidonei alla
propria funzione per motivi di salute.
LE PARTI
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il C.C.N.Q. 7.8.1998, concernente le libertà e le prerogative sindacali;
VISTO il C.C.N.Q. 24.11.1998 sulla definizione delle autonome aree di contrattazione della
dirigenza, nonché il successivo C.C.N.Q. 9.8.2000 istitutivo dell'Area V riferita alla dirigenza
scolastica;
VISTO il C.C.N.L. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica relativo al periodo
1.9.2000-31.12.2001, sottoscritto in data 1°.3.2002;
VISTO il C.I.N. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, relativo al periodo
1.9.2000-31.12.2001, sottoscritto in data 23.9.2002;
VISTA l'ipotesi di accordo decentrato regionale concernente la definizione dei criteri per il
raggruppamento delle istituzioni scolastiche in fasce, alle quali correlare la retribuzione di posizione
del personale in parola, sottoscritto il 26.6.2002;
STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:
CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA
ART. 1 - Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata.
1. Il presente contratto si applica ai dirigenti scolastici in servizio nella Regione Puglia,
compresi i direttori di ruolo delle istituzioni di alta cultura di cui alla legge 21.12.1999 n. 508.
2. Nelle pattuizioni il riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1°.3.2002
è riportato come C.C.N.L; il riferimento al Contratto Integrativo Nazionale del 23.9.2002 è
riportato come C.I.N.
3. Le disposizioni del presente contratto mirano a disciplinare:
- le modalità per la determinazione della retribuzione accessoria dei dirigenti scolastici ed in
particolare:
- la costituzione del fondo regionale a cui attingere per liquidare la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato;
- i criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche, educative e di alta cultura in
fasce, alle quali correlare la retribuzione accessoria;
- il numero delle fasce ed il rapporto di divaricazione tra la fascia minima e quella massima.
- criteri per la utilizzazione dei dirigenti dichiarati inidonei alla propria funzione per motivi di
salute.
4. L'ipotesi di accordo sottoscritto il 26.6.2002, nella parte concernente la
definizione dei criteri per il raggruppamento delle scuole in tre fasce, è confermata e recepita nei
seguenti artt. 4 e 5.
5. Le disposizioni del presente contratto integrativo regionale, fatte salve le scadenze definite
dal C.C.N.L. e dal C.I.N., hanno effetto dalla data di sottoscrizione e rimangono in vigore fino a quando
non venga stipulato un successivo contratto integrativo.
CAPO SECONDO - FONDO REGIONALE
Art. 2 - Risorse finanziarie e fondo regionale
1 - Il fondo regionale è costituito a decorrere dal 1 gennaio 2001 e per gli esercizi
finanziari 2001 e 2002 con gli stanziamenti previsti dalla tabella B, allegata al C.I.N. (€
4.650.333,00 ed € 4.913.559,69), che tiene conto delle unità di personale appartenenti al ruolo
regionale, ad eccezione degli stanziamenti per le scuole a rischio, i quali sono suddivisi in base a quanto
attribuito negli anni scolastici 2000/2001 e 2001/2002.
2 - Gli importi della RIA per l'anno 2002, indicati nella tabella B, allegata al C.I.N., hanno
carattere provvisorio; gli stessi saranno rideterminati non appena avrà avuto applicazione quanto
previsto dall'art. 39, comma 2, del C.C.N.L. e tenuto conto dei 44 dirigenti cessati dal servizio nell'anno
2001.
3 - I maggiori importi rispetto a quanto indicato nella tabella B saranno considerati quali economie
e saranno utilizzati secondo le modalità indicate nel comma successivo.
4 - A decorrere dal 01.01.2002, le economie realizzate in ogni esercizio finanziario sono
utilizzabili nell'anno finanziario successivo; costituiscono economie gli importi a qualsiasi titolo non
corrisposti nel corso di un esercizio finanziario, quali le quote mensili (oltre al rateo di tredicesima
mensilità) della retribuzione di posizione non corrisposte, i fondi per la retribuzione di risultato
non utilizzati, i compensi relativi agli incarichi di cui all'art. 26 del CCNL da non corrispondere a
decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto.
5 - A decorrere dal 01.01.2003 confluiscono nel Fondo gli importi delle RIA dei dirigenti scolastici
cessati dal servizio nel corso del 2001, rapportati su base annua, e gli importi delle RIA dei dirigenti
scolastici cessati dal servizio nel corso del 2002, tenuto conto delle quote mensili a partire dal mese
successivo alla cessazione oltre al rateo della tredicesima mensilità. Il periodo superiore a
quindici giorni viene considerato quale mese intero. Negli anni successivi si procede con le stesse
modalità ad incrementare il Fondo.
6 - Confluiscono nel Fondo gli importi degli incarichi aggiuntivi, previsti dal comma 2 dell'art. 36
del C.C.N.L., assunti dai dirigenti a partire dalla decorrenza del C.I.N.; gli emolumenti degli incarichi
assunti in precedenza, anche se non ancora liquidati, rimangono, invece, per intero nella
disponibilità degli interessati.
7 - Per ogni esercizio finanziario, l'Amministrazione fornisce un'informazione preventiva alle
OO.SS., rispetto alla rideterminazione degli importi della retribuzione di posizione e di risultato, sulla
consistenza del Fondo regionale, con particolare riferimento alle nuove disponibilità in rapporto
all'esercizio precedente.
Art. 3 - Utilizzazione del fondo regionale
1 - Per l'esercizio finanziario 2001, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma IV, del C.C.N.L.,
sarà prioritariamente accantonata la somma necessaria per corrispondere l'emolumento di euro 516,46
ai Dirigenti scolastici in servizio negli anni scolastici 1999/2000 e 2000/2001; sarà,
altresì, accantonata la somma necessaria per corrispondere l'emolumento di euro 2582,28 ai dirigenti
preposti alle scuole situate in zone a rischio in servizio nell'anno scolastico 2000/2001.
2 - Sarà poi accantonata, sulla somma disponibile, la quota necessaria per compensare "una
tantum" l'eventuale saldo negativo fra quanto già percepito da ogni dirigente nel corso del 2001 a
titolo di indennità di direzione (ex CCNL Scuola del 1999 - parte fissa e parte variabile) e quanto
spettante ai sensi del presente contratto. La somma restante sarà utilizzata per la retribuzione di
posizione. A partire dal 1.1.2002 la retribuzione di posizione sarà corrisposta secondo le misure
previste dal presente contratto, anche se meno favorevole rispetto all'indennità di direzione
precedentemente attribuita.
3 - Per l'esercizio finanziario 2002, viene accantonata la somma necessaria per corrispondere
l'emolumento di euro 2582,28 ai dirigenti preposti alle scuole situate in zone a rischio in servizio
nell'anno scolastico 2001/2002; le risorse residue sono suddivise tra retribuzione di posizione e di
risultato, nella proporzione indicata dal CCNL, rispettivamente 85% e 15%.
4 - A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, le risorse disponibili sono suddivise tra
retribuzione di posizione e di risultato, nella proporzione indicata dal CCNL, rispettivamente 85% e
15%.
CAPO TERZO - ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI
Art. 4 - Criteri generali per l'articolazione delle funzioni dirigenziali
1. Ai fini dell'articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità cui
è correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti
le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche:
criteri attinenti la dimensione;
criteri attinenti alla complessità;
criteri attinenti al contesto territoriale;
criteri attinenti alla responsabilità.
2. I criteri generali di cui al precedente comma 1 sono così specificati:
dimensione
- numero degli alunni;
- numero dei docenti;
- numero personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
complessità
- istituzioni scolastiche con pluralità di gradi o di indirizzi;
- istituzioni scolastiche individuate come sede di riferimento didattico ed organizzativo per i centri di
educazione degli adulti; istituzioni scolastiche individuate come centri destinati a fornire una serie di
servizi ad altre scuole e/o al territorio;
- istituzioni scolastiche con sezioni funzionanti presso i presidi ospedalieri o presso gli istituti di
detenzione e pena, o con corsi serali;
- istituzioni scolastiche con officine e/o laboratori ad alta specializzazione o con rilevante
specificità;
- istituzioni scolastiche con annesse sezioni staccate o con succursali, plessi e/o scuole aventi
incidenza sull'organizzazione dei servizi;
- istituzioni scolastiche con aziende agrarie e convitti annessi;
contesto territoriale
- istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio socio-economico;
- istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio territoriale (piccole isole, zone di
montagna, ecc.).
responsabilitaà
- grado di responsabilità gravante sul dirigente scolastico in relazione alla particolare
configurazione dell'istituzione scolastica.
3. Tenendo conto di tali criteri, le parti concordano quanto segue:
- i macrocriteri di cui al precedente comma 1 concorrono, nella determinazione finale del "peso" da
assegnare a ciascuna istituzione scolastica, educativa e di alta cultura, nella seguente misura
percentuale: dimensione 40%, complessità 48%, contesto territoriale 5%, responsabilità
7%;
- all'interno dei macrocriteri, i criteri specifici di cui al precedente comma 2 vengono declinati, in
termini quantitativi e qualitativi, così come riportato nell'allegato documento, che costituisce
parte integrante del presente contratto (Allegato
1).
Art. 5 - Suddivisione delle scuole in fasce
1 - Ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, le 933 istituzioni scolastiche,
educative e di alta cultura della Regione Puglia, graduate secondo i criteri di cui all'articolo
precedente, verranno suddivise in tre fasce con apposito provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale,
sulla scorta dei dati forniti direttamente dalle istituzioni scolastiche in conformità alle
istruzioni diramate dalla Direzione Generale Regionale con le note n. 8381 del 23.7.2002 e n. 8381/2 del
20.9.2002 nelle more del perfezionamento del C.I.N.
2 - All'interno delle 3 fasce, come sopra determinate, la collocazione delle singole unità
scolastiche incide secondo la seguente ripartizione percentuale: 1ª fascia 10% (pari a 93), 2ª
fascia 80% (pari a 747), 3ª fascia 10% (pari a 93). In caso di concorrenza, con il medesimo punteggio,
di più istituzioni scolastiche, verrà data precedenza a quella con il maggior numero di
alunni.
CAPO QUARTO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
Art. 6 - Retribuzione di posizione
1 - A decorrere dal 01.01.2001, la retribuzione di posizione viene determinata tenendo conto:
- delle risorse disponibili secondo quanto stabilito all'art. 3 del presente contratto;
- dei dirigenti in servizio, con esclusione dei capi d'istituto che non hanno assolto l'obbligo della
frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 25 ter del D.L.vo 29/1993 e successive
integrazioni;
- delle fasce di articolazione delle scuole, così come determinate sulla base dei criteri di cui
agli articoli precedenti.
Considerata pari a 1,00 la retribuzione di posizione per le scuole comprese nella seconda
fascia, l'importo spettante alle altre viene determinato sulla base dei seguenti rapporti di
divaricazione:
- prima fascia pari a 1,25;
- terza fascia pari a 0,75;
Nell'allegato 2 sono riportati a
livello indicativo e salvo i conguagli individuali gli importi afferenti le tre fasce.
2 - A decorrere dal 01.01.2002, per ogni esercizio finanziario, il valore delle fasce viene
rideterminato sulla base delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 2 del presente contratto; le
maggiori disponibilità sono suddivise in modo proporzionale, rispettando i rapporti di divaricazione
tra le fasce.
3 - Ai dirigenti che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 8 del C.I.N., spetta una
retribuzione di posizione di 2ª fascia, pari alla media di quelle corrisposte agli altri dirigenti in
servizio nelle istituzioni scolastiche.
Art. 7 - Retribuzione di risultato - (artt. 4 e 7 CIN e art. 44 CCNL)
1 - Per gli anni scolastici 1999-2000 e 2000-2001, ad ogni dirigente scolastico la retribuzione di
risultato è corrisposta, ai sensi dell'art. 44, comma IV, del C.C.N.L., in misura pari ad €
516,46 per ciascun anno scolastico.
2 - Per l'anno 2001/2002 la retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del C.I.N.
viene erogata in uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo i casi di acclarata
responsabilità formalizzata in atti.
3 - Dall'anno scolastico successivo il Dirigente generale dell'USR attribuisce la retribuzione di
risultato ai dirigenti delle istituzioni scolastiche che, ai sensi dell'art. 27 del CCNL, abbiano avuto una
valutazione positiva, tenendo conto dei criteri che saranno stabiliti nella sequenza contrattuale prevista
dall'art. 7, comma 5, del C.I.N.
4 - Ove le risorse stanziate non fossero sufficienti a corrispondere la retribuzione di risultato a
tutti gli aventi diritto, si attingerà alle risorse di cui all'art. 2, comma 4 del presente
contratto; se le risorse risultassero ancora insufficienti, sarà applicata la procedura prevista
dall'art. 4, comma 4, del C.I.N.
5 - La retribuzione di risultato viene corrisposta nel mese di dicembre, prima della chiusura
dell'esercizio finanziario; unitamente alla retribuzione di risultato, vengono corrisposte agli aventi
diritto le quote spettanti per l'espletamento di incarichi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del
CCNL.
6 - Ai dirigenti che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 8 del C.I.N., spetta una
retribuzione di risultato pari alla media di quelle corrisposte agli altri dirigenti in servizio nelle
istituzioni scolastiche.
CAPO QUINTO - UTILIZZAZIONE DEI DIRIGENTI INIDONEI ALLA PROPRIA FUNZIONE PER MOTIVI DI
SALUTE
Art. 8 - Criteri generali
1 - In applicazione dell'art. 21, comma 11, del C.C.N.L., il dirigente scolastico dichiarato, dalla
competente autorità sanitaria, inidoneo all'espletamento della propria funzione per accertati motivi
di salute, ma idoneo ad altro proficuo lavoro può, a domanda, essere utilizzato, temporaneamente o
permanentemente, in altri compiti.
2 - Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico Regionale, acquisito il referto medico
collegiale:
- qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, ne
dispone l'utilizzazione, tramite apposito contratto da sottoscrivere con il dirigente scolastico
richiedente;
- qualora non sussistano gli elementi che giustificano detta utilizzazione, respinge la domanda di
utilizzazione in altri compiti e, ove ne ricorrano le condizioni, dispone la risoluzione del rapporto di
lavoro, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del C.C.N.L.
3 - Il dirigente scolastico è collocato fuori ruolo nel caso in cui
l'inidoneità accertata sia permanente.
4 - Il posto resosi vacante per la dichiarata inidoneità permanente o temporanea sarà
coperto a norma delle disposizioni vigenti.
Art. 9 - Criteri per l'utilizzazione
1 - L'utilizzazione può essere disposta presso i centri dei servizi amministrativi, la
direzione generale regionale, l'IRRE, tenendo anche conto delle richieste dell'interessato e delle cause
che hanno portato all'inidoneità, sulla base dei seguenti criteri:
- curriculum professionale del dirigente;
- esigenze di servizio nell'ambito della regione;
- vicinanza della sede di lavoro al luogo di residenza.
2 - In considerazione della particolare preparazione culturale e della competenza
professionale l'utilizzazione può essere disposta nei compiti di supporto all'autonomia delle
istituzioni scolastiche, così come specificati nel contratto individuale di lavoro.
Art. 10 - Modifica del contratto individuale di lavoro e retribuzione
1 - Il contratto di utilizzazione va stipulato di norma entro 90 giorni dalla data di ricezione, da
parte della Direzione Generale Regionale, della richiesta dell'interessato e della documentazione
sanitaria.
2 - Ai dirigenti scolastici collocati fuori ruolo ed utilizzati in compiti diversì dalla
propria funzione ai sensi dei precedenti articoli spettano, oltre alla retribuzione di base, la
retribuzione di posizione in misura uguale a quella attribuita ai dirigenti scolastici in servizio presso
istituzioni scolastiche collocate all'interno della terza fascia e la retribuzione di risultato in misura
uguale a quella minima attribuita ai dirigenti scolastici in servizio.
Art. 11 - Verifica periodica dello stato di inidoneità
1 - L'Ufficio Scolastico Regionale può chiedere l'effettuazione di periodici controlli medici,
utilizzando le strutture della ASL competente per territorio, al fine di accertare il perdurare delle
condizioni che hanno determinato lo stato di inidoneità. Il dirigente scolastico sottoposto ad
accertamento ha diritto a farsi assistere da un sanitario di propria fiducia.
2 - Qualora venga accertato il venir meno della causa che ha determinato l'inidoneità,
l'interessato è restituito al ruolo originario, con l'assegnazione di incarico prioritariamente in
una istituzione scolastica che risulti vacante, tenendo conto delle preferenze dell'interessato.
Art. 12 - Utilizzazione in altra sede
1 - Il dirigente scolastico già collocato fuori ruolo, utilizzato a norma del presente
contratto, può chiedere di essere utilizzato a sede diversa, anche di altra regione, qualora sussistano
gravi e documentati motivi, a condizione che presso la sede richiesta vi sia l'effettiva necessità di
utilizzazione.
2 - Nel caso di più richieste di assegnazione per la stessa sede si tiene conto, per quanto
applicabili, delle disposizioni vigenti in materia di affidamento di incarichi dirigenziali.
CAPO SESTO - NORME FINALI
Art. 13 - Norme transitorie e finali
1 - In sede di liquidazione delle somme dovute ai sensi del presente contratto, si provvederà
al recupero di quanto provvisoriamente corrisposto al personale interessato per effetto delle norme
previgenti. Nell'effettuare il conguaglio, si terrà conto di quanto spettante ai singoli dirigenti
in relazione alla sede di effettivo servizio, ove questa non coincida con quella di titolarità.
2 - A norma dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 48 del D.l.vo 30.3.2001 n. 165 e successive
modificazioni, si dichiara che il presente contratto non comporta, neanche a carico di esercizi finanziari
successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate all'Ufficio scolastico
regionale.
LE PARTI FIRMATARIE
PER LA PARTE PUBBLICA
dr. Giuseppe Fiori Direttore Generale
dr. Ruggiero Francavilla Dirigente vicario USR
dr. Corrado Nappi Dirigente Ufficio III USR
dr. Mario Angelini Dirigente Ufficio IV USR
PER LA PARTE SINDACALE
ANP/CIDA
CGIL-Scuola
(dirigenti scolastici)
CISL-Scuola
(dirigenti scolastici)
UIL-Scuola
(dirigenti scolastici)
CONFSAL/SNALS
(dirigenti scolastici)
Allegati:
Allegato 1
Allegato 2
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