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Ufficio III
Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola

CONTRATTO DECENTRATO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DI FUNZIONI AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE A.T.A. RELATIVO ALL'A.S. 2002/2003

Il giorno 8 ottobre 2002, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al D.D. prot. n. 16687 del 20.7.2001 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente accordo, per procedere alla contrattazione decentrata regionale integrativa concernente la definizione dei criteri per la ripartizione dei contingenti provinciali di funzioni aggiuntive per il personale A.T.A. relativo all'a.s. 2002/2003, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 36 C.C.N.L. 26/5/1999 e nell'art. 50 C.C.N. Integrativo 31/8/1999.

LE PARTI

VISTO il D.L.vo 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 26/5/1999, con particolare riferimento agli artt. 4 e 36;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 31/8/1999, con particolare riferimento all'art. 50, concernente le funzioni per la valorizzazione della professionalità del personale A.T.A.;
VISTA la C.M. n. 235 del 18/5/1998, contenente ulteriori indicazioni in ordine al procedimento di contrattazione decentrata periferica;
VISTO il D.P.R. 6.11.2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola sottoscritto il 15.3.2001, relativo al 2° biennio economico 2000-2001, e in particolare gli artt. 2, 3 e 4, che disciplinano il nuovo sistema di relazioni sindacali;
VISTO in particolare, l'art. 2 del succitato C.C.N.L. 15.3.2001, secondo cui la devoluzione a livello regionale delle materie finora trattate a livello nazionale o provinciale dell'Amministrazione Scolastica comporta anche l'attribuzione al predetto livello regionale della competenza alla relativa contrattazione o alle altre forme di relazioni sindacali previste al riguardo dal C.C.N.L. 26.5.1999;
VISTA l'Intesa MIUR-OO.SS. sottoscritta il 23.9.2002 con la quale sono stati definiti i contingenti numerici complessivi, regionali e provinciali delle funzioni aggiuntive, per l'a.s. 2002/2003, nonché i criteri generali per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche per la ripartizione, su base provinciale delle funzioni aggiuntive per il personale A.T.A. per l'a.s. 2002/2003, che ha tenuto conto dei principi sanciti nella precedente intesa sottoscritta l'8.11.2001;
TENUTO CONTO delle interpretazioni autentiche del C.C.I.N. del comparto Scuola 31.8.1999, intervenute in data 31 gennaio e 5 settembre 2000;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Finalità del presente accordo.
Il presente contratto mira a definire i criteri per procedere alla ripartizione, tra le singole istituzioni scolastiche, del contingente provinciale di funzioni aggiuntive per il personale A.T.A. relativo all'a.s. 2002/2003, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 36 C.C.N.L. 26/5/1999 e nell'art. 50 C.C.N. Integrativo 31/8/1999.

L'accordo si riferisce al personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione Statale, ivi compreso il personale transitato dagli Enti Locali allo Stato, ed esplica i suoi effetti per l'a.s. 2002/2003.

ART. 2 - Assegnazione della dotazione di base alle singole istituzioni scolastiche.

2.1 Le parti prendono atto che in base alle tabelle allegate all'Intesa nazionale di cui in premessa sono state assegnate alla Regione Puglia 7359 funzioni aggiuntive, così distintamente suddivise.

Provincia di Bari n. 2783, per un importo complessivo di euro 2.186.262,97 al netto degli oneri a carico dello Stato, così ripartite tra i vari profili:

assistenti amministrativi n. 864 funzioni aggiuntive
cuochi n. 3 funzioni aggiuntive
collaboratori scolastici n. 1666 funzioni aggiuntive
assistenti tecnici n. 250 funzioni aggiuntive

Provincia di Brindisi n. 743, per un importo complessivo di euro 574.919,57 al netto degli oneri a carico dello Stato, così ripartite tra i vari profili:

assistenti amministrativi n. 221 funzioni aggiuntive
cuochi n. 0 funzioni aggiuntive
collaboratori scolastici n. 466 funzioni aggiuntive
assistenti tecnici n. 56 funzioni aggiuntive

Provincia di Foggia n. 1363 per un importo complessivo di euro 1.073.609,89 al netto degli oneri a carico dello Stato, così ripartito tra i vari profili:

assistenti amministrativi n. 419 funzioni aggiuntive
cuochi n. 3 funzioni aggiuntive
collaboratori scolastici n. 809 funzioni aggiuntive
assistenti tecnici n. 132 funzioni aggiuntive

Provincia di Lecce n. 1388, per un importo complessivo di euro 1.073.816,72 al netto degli oneri a carico dello Stato, così ripartite tra i vari profili:

assistenti amministrativi n. 453 funzioni aggiuntive
cuochi n. 0 funzioni aggiuntive
collaboratori scolastici n. 871 funzioni aggiuntive
assistenti tecnici n. 64 funzioni aggiuntive

Provincia di Taranto n. 1082, per un importo complessivo di euro 858.557,30 al netto degli oneri a carico dello Stato, così ripartite tra i vari profili:

assistenti amministrativi n. 343 funzioni aggiuntive
cuochi n. 1 funzioni aggiuntive
collaboratori scolastici n. 627 funzioni aggiuntive
assistenti tecnici n. 111 funzioni aggiuntive

L'assegnazione in questione è da ripartire a livello di singola scuola tra tutto il personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compreso quello trasferito dagli Enti Locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della Legge 3 maggio 1999 n. 124

2.2 Utilizzando il contingente di cui al precedente comma 1, a ciascuna istituzione scolastica sarà garantita, in applicazione della disposizione contenuta nell'art. 50, comma 3, C.C.N.I. 31/8/1999, una funzione aggiuntiva per ciascun profilo professionale di: assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco e collaboratore scolastico.
Relativamente a tale ultimo profilo, sarà altresì assicurata:

  • per ogni scuola materna (plesso) almeno una funzione aggiuntiva in presenza di tempo antimeridiano, ovvero, due in presenza di tempo pieno nei limiti del contingente assegnato per questa finalità; in caso di insufficienza, la 2ª funzione aggiuntiva sarà assegnata alla scuola materna con maggior numero di sezioni a tempo pieno;
  • per ciascun convitto annesso o istituzione educativa autonoma, un'altra funzione aggiuntiva per il profilo di guardarobiere.

ART. 3 - Criteri per l'ulteriore ripartizione delle funzioni aggiuntive.

3.1 Le ulteriori funzioni aggiuntive relative ai profili professionali di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico sono assegnate in misura proporzionale ai posti di organico degli stessi profili professionali presenti in ciascuna istituzione scolastica. Nel riparto proporzionale non vanno arrotondate le frazioni di unità.
Dette frazioni, se necessario, saranno separatamente graduate per assegnare sino all'ultima funzione aggiuntiva, relativa a ciascun profilo; in presenza di valori decimali uguali, verrà favorita la scuola con maggior numero di alunni.
3.2 Prima di procedere al descritto riparto proporzionale, limitatamente agli assistenti amministrativi verrà attribuita un'ulteriore funzione aggiuntiva alle istituzioni scolastiche:
- con alunni portatori di handicap in numero superiore a 30;
- sede di Centro risorse servizi professionali per la formazione e l'aggiornamento professionale di cui al D.D. n. 3593 del 21.3.2002, subordinatamente all'esito della contrattazione regionale sulla formazione.

Per il profilo di assistente tecnico verrà attribuita una funzione aggiuntiva ulteriore a quelle scuole alle quali è annessa un'azienda agraria, che richiede l'impiego di tale personale anche in giorni nei quali non si svolge attività didattica.

3.3 Analogamente, con riguardo ai collaboratori scolastici, prima del riparto proporzionale, verranno destinate ulteriori funzioni aggiuntive nella misura di:
- n. 1 unità, in presenza di almeno 20 portatori di handicap;
- n. 2 unità, in presenza di almeno 40 portatori di handicap.

ART. 4 - Ripartizione delle funzioni aggiuntive e successivi adempimenti dei dirigenti scolastici.

4.1 Entro il 31 ottobre prossimo, sulla scorta dei criteri innanzi esposti, la ripartizione tra le istituzioni scolastiche di ciascuna provincia di tutte le funzioni aggiuntive è effettuata a cura dei Dirigenti coordinatori dei Centri Servizi Amministrativi, i quali subito dopo daranno comunicazione ai dirigenti scolastici e alla Direzione Generale Regionale.

4.2 I Dirigenti scolastici, sulla base della predetta comunicazione, procederanno alla individuazione delle funzioni aggiuntive da attivare per l'a.s. 2002/2003, tra quelle indicate nell'Allegato 6 al C.C.N.I. 31/8/1999.

4.3 L'attribuzione delle funzioni aggiuntive è effettuata sulla base delle graduatorie di istituto di cui all'allegato n. 7 del C.C.N.I. 31/8/1999, come integrato dalle interpretazioni autentiche dello stesso contratto sottoscritte il 31 gennaio e il 5 settembre 2000.
Ai fini della formulazione della graduatoria di istituto, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli Enti Locali è equiparato a quello previsto dall'allegato 7 del C.C.N.I. del 31/8/99. Analoga equiparazione va effettuata per il suddetto personale per tutti i titoli previsti dallo stesso allegato.
Per quanto riguarda gli assistenti amministrativi si evidenzia che la prima funzione assegnata riguarda la sostituzione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, giusta allegato 6.D del CCNI del 31.8.1999. A tal riguardo si richiama l'accordo del l'8.3.2002, che individua prioritariamente come coordinatore d'area, funzione C, il personale (segretario aggiunto) transitato dagli enti locali.
Le modalità di assegnazione delle funzioni aggiuntive sono demandate alla contrattazione a livello di singola istituzione scolastica.

4.4 Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne dovranno, prioritariamente, essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite risulti insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'ultimo capoverso della tabella "D" allegata al C.C.N.L. 15/3/2001, come modificato dall'art. 4 dell'accordo ARAN-OO.SS. dell'8/3/2002.
Successivamente i Dirigenti scolastici assegneranno a tempo determinato le funzioni aggiuntive, come sopra individuate, al personale che ne abbia fatto richiesta, secondo i criteri e le procedure enunciati nell'art. 50, comma 2 e nell'art. 52, comma 10.1, C.C.N.I. 31/8/1999.

4.5 I Dirigenti scolastici dovranno comunicare al competente CSA, non oltre il ventesimo giorno dalla data di assegnazione delle funzioni, il numero delle stesse non utilizzate, specificandone i motivi, e ciò al fine di consentire allo stesso CSA una tempestiva ulteriore ridistribuzione di quelle eventualmente non utilizzate, seguendo il criterio della proporzionalità di cui all'art. 3.

ART. 5 - Norma finale
A norma dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 47 del D.L.vo 30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale.

LE PARTI FIRMATARIE

PER LA PARTE PUBBLICA

Dr. Giuseppe Fiori Direttore Generale U.S.R. F.to G. Fiori
Dr. Ruggiero Francavilla Dirigente Vicario U.S.R. F.to R. Francavilla
Dr. Mario Angelini Dirigente U.S.R. F.to M. Angelini
Dr. Corrado Nappi Dirigente U.S.R. F.to C. Nappi
Dr.ssa Angela Marolla Dir. Amm.vo CSA Bari F.to A. Marolla

PER LA PARTE SINDACALE

C.G.I.L.-Scuola F.to G. Millici
C.I.S.L.-Scuola F.to A. Cirillo
U.I.L.-Scuola F.to V. Caliolo
S.N.A.L.S.-CONF.S.A.L. F.to A. Calabrese

Allegato n. 1: dichiarazione a verbale

 
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