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CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE QUADRIENNALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER
LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Il giorno 8 ottobre 2003 presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d. prot. n. 16687 del
20.7.2001 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente
accordo, per procedere alla contrattazione integrativa quadriennale regionale concernente la definizione
dei criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale della scuola.
LE PARTI
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di
istruzione;
VISTO il C.C.N.L. per il quadriennio 2002/2005 del comparto Scuola, sottoscritto il 24.7.2003, con
particolare riferimento all'art. 4, che individua le materie oggetto di contrattazione decentrata e
all'art. 142 recante le norme che continuano a trovare applicazione;
VISTO l'art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, che disciplina la concessione ai dipendenti pubblici di
permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali, al fine di garantire il
diritto allo studio;
VISTE le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 31787 - 8.93.12 del 5 aprile 1989 e
del Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto n. 319 del 24.10.1991 e 130 del 21.4.2000, recanti
istruzioni in ordine alle modalità di fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Principi generali. Campo di applicazione e durata del contratto.
Al fine di favorire l'accrescimento della formazione culturale e professionale del personale della
scuola sono garantiti permessi straordinari retribuiti fruibili per un massimo di 150 ore
all'anno.
Può usufruire dei permessi il personale docente, educativo ed ATA in servizio con contratto a
tempo indeterminato e, in subordine, il personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o
fino al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto annuale per
l'insegnamento della religione cattolica. Resta inteso che per tutto il personale con contratto a tempo
determinato il permesso è concesso in misura proporzionale all'effettivo impegno orario
settimanale.
Il presente contratto non trova applicazione per i dirigenti scolastici, per i quali la materia
è disciplinata dall'art. 20 del CCNL dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 1°
marzo 2002.
Il presente contratto ha validità fino al 31.12.2005 ovvero sino alla stipula del successivo
contratto regionale, fatte salve eventuali modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o
contrattuali nazionali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili dalle parti
sottoscriventi.
ART. 2 - Determinazione del contingente.
Il contingente dei permessi per il diritto allo studio è determinato annualmente su base
provinciale dai dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi (di seguito C.S.A.) in relazione alle
dotazioni organiche distinte per aree professionali:
personale docente: scuola per l'infanzia, scuola elementare, scuola secondaria di primo grado,
scuola secondaria di secondo grado;
personale educativo;
personale ata: vari profili professionali.
Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare
complessivamente il 3% del totale delle dotazioni organiche provinciali adeguate alle situazioni
di fatto, compresi i posti di sostegno autorizzati in deroga dal Direttore generale, con l'integrazione
del numero di posti rapportato a 18 ore relativi all'insegnamento della religione cattolica.
Il Dirigente del C.S.A. determinerà, con atto da affiggere all'albo dell'Ufficio entro il
15 novembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei
permessi concedibili.
Qualora, nell'ambito di ciascuna provincia, le richieste provenienti da una o più aree
professionali, come innanzi specificate, fossero superiori ai contingenti determinati, il Dirigente del
C.S.A. provvede ad aumentare i contingenti con una redistribuzione proporzionale rispetto alle quote
iniziali, riducendo quelli non impegnati, purché non venga superata la percentuale del 3%. In
detta fase di redistribuzione, i contingenti del personale docente ed educativo rimangono distinti
rispetto a quelli relativi al personale ata.
ART. 3 - Modalità di presentazione delle domande.
La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere presentata,
esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, al C.S.A. della provincia di servizio entro il
15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, deve contenere, unitamente
all'esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R.
395/88, i seguenti dati:
cognome e nome, luogo e data di nascita;
motivo che legittima la richiesta dei permessi (con specificazione dei corsi di studio che si
intendono frequentare);
prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare;
ordine e grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il
personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato;
per il personale a tempo determinato, estremi del contratto stipulato e indicazione del numero
di anni scolastici di insegnamento con rapporto di lavoro instaurato con atto del Dirigente del
C.S.A. (o dirigenti scolastici per gli insegnanti di religione cattolica), numero degli anni di
insegnamento con orario di cattedra;
indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla
durata legale del corso di studio di cui sopra, ovvero della condizione di non aver mai usufruito
precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.
L'anzianità di servizio può essere documentata con dichiarazione personale, resa ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Analogamente, la certificazione di iscrizione ai corsi
per i quali vengono richiesti i permessi, può essere documentata con autocertificazione resa a
norma dell'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, in attesa che venga esibita la documentazione formale
rilasciata dall'Università, dall'Istituto/Scuola o dall'Ente che organizza i corsi
medesimi.
ART. 4 - Natura dei corsi la cui frequenza può dar titolo a permessi di studio e
relative modalità di concessione.
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 395/1988 i permessi per diritto allo studio sono concessi per la
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari,
post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio dei titoli di
studi legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
Ogni C.S.A. formerà più graduatorie distinte a seconda delle tipologie di personale,
di cui al precedente art. 2, secondo il seguente ordine di priorità:
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di
appartenenza;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio per l'accesso alla
qualifica superiore, di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di laurea o di titoli
equipollenti;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, di qualifica professionale,
di attestati di qualificazione professionale riconosciuti dall'ordinamento pubblico, compresi i corsi
di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, come
sopra individuati;
frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello
già posseduto.
A parità di condizione verrà privilegiato il personale a tempo indeterminato rispetto a
quello a tempo determinato, con riferimento, per ciascuna categoria, all'anzianità di servizio
dichiarata e, subordinatamente, all'età anagrafica, dando la precedenza al più
giovane.
I permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto ad altri richiedenti, per il numero
di anni pari alla durata legale del corsi di cui sopra. Successivamente, a parità di condizioni,
verranno considerati, con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di permessi per lo stesso tipo
di corso.
Nel caso in cui il numero delle domande degli aspiranti sia inferiore al contingente massimo dei
permessi concedibili, il dirigente del C.S.A. formerà elenchi nominativi distinti a seconda della
tipologia di personale.
I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dai relativi dirigenti
scolastici, sulla base dell'autorizzazione concessa dal Dirigente del C.S.A., di norma, entro il 15
dicembre di ogni anno.
Il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto ha diritto, per
quanto possibile, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami;
inoltre esso non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ovvero durante i giorni festivi
e di riposo settimanale. La fruizione dei permessi non limita l'accesso ai diversi istituti contrattuali
previsti dal C.C.N.L. di comparto.
La fruizione dei permessi in questione deve essere garantita tramite misure di carattere
organizzativo o, in subordine, mediante il ricorso ad assunzione di personale supplente
temporaneo.
Il dipendente interessato è tenuto a presentare, di norma 5 giorni prima della fruizione, la
richiesta al dirigente scolastico, specificando la durata e le motivazioni che danno diritto al
permesso.
ART. 5 - Durata dei permessi.
I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore all'anno (dal 1° gennaio al 31
dicembre) per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento
dei corsi.
Si può usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni, per lo svolgimento di tutte le
attività connesse alla preparazione di esami o prove, per sostenere gli esami, per effettuare
ricerche e preparare tesi di laurea o di diploma, in quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o
attestato riconosciuto dall'ordinamento pubblico.
In conseguenza degli impegni surrichiamati, la fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati,
può essere così articolata:
permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
permessi giornalieri;
cumulo di permessi giornalieri.
Per ogni giorno di permesso verrà conteggiato un numero di ore pari all'effettivo orario di
servizio non prestato.
Al fine di contemperare il diritto allo studio dei dipendenti scolastici con l'analogo diritto degli
studenti, dopo il 30 aprile i permessi non possano essere fruiti in modo cumulativo. Tale limitazione si
applica al personale docente che opera nelle classi terminali nelle quali sia previsto l'esame di stato,
nonché contemporaneamente allo svolgimento degli scrutini. Rimane fermo il diritto ai permessi
finalizzati agli esami previsti dal vigente CCNL.
ART. 6 - Certificazione.
La certificazione relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami sostenuti o da
sostenere deve essere presentata al dirigente scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione
del permesso e comunque non oltre l'anno solare (per il personale a tempo determinato, non oltre la
scadenza del contratto). I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per
trasferimento, utilizzazione, ecc.), dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico che ha
autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferimento.
In alternativa alla certificazione rilasciata dall'Università, dall'Istituto/scuola o dall'Ente
gestore dei corsi, gli interessati possono produrre dichiarazioni personali sostitutive ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con validità a tutti gli effetti di legge, ferma restando la
possibilità dell'Amministrazione di procedere a controlli, anche a campione.
La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione
del permesso retribuito già concesso, in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle
somme indebitamente corrisposte.
Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire
anche dei permessi di cui all'art. 15, comma 1 e art. 19, comma 7 del CCNL 24.7.2003.
ART. 7 - Controversie individuali.
In presenza di controversia individuale di lavoro, il personale interessato proporrà ricorso
al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione
previsto dagli artt. 65 e 66 del D.L.vo 165/2001, ovvero, in alternativa, del tentativo previsto
dall'art. 130 del CCNL vigente. In quest'ultimo caso, la richiesta del tentativo di conciliazione deve
essere depositata nell'Ufficio del contenzioso e nell'Ufficio con compiti di segreteria funzionanti
presso il competente C.S.A., ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
ART. 8 - Norma finale
Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura
dell'Ufficio Scolastico Regionale. Esso sarà pubblicato all'albo delle singole istituzioni
scolastiche a cura dei dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato possa prenderne
visione in tempo utile.
A norma dell'art. 47 ss. del d.l.vo 30.3.2001, n. 165, si dichiara che il presente contratto non
comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari, successivi impegni di spesa eccedenti le
disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.
LE PARTI FIRMATARIE
PER LA PARTE PUBBLICA
dr. Ruggiero Francavilla Dirigente Vicario U.S.R. Puglia
dr.ssa Anna Cammalleri Dirigente C.S.A. Taranto
dr. Corrado Nappi Dirigente U.S.R. Puglia
dr.ssa Angela Marolla Dir. Amm.vo C.S.A. Bari
PER LA PARTE PUBBLICA
C.G.I.L. - Scuola
C.I.S.L. - Scuola
U.I.L. - Scuola
S.N.A.L.S. - CONF.S.A.L.
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