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REGIONE PUGLIA
Assessorato alla pubblica istruzione, formazione professionale e politiche del lavoro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Generale
Protocollo d'intesa per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale rivolta agli allievi che abbiano concluso il primo
ciclo di studi, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla Legge 28 marzo 2003, n.
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TRA LA REGIONE PUGLIA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'art. 68, che prevede l'obbligo di frequenza di
attività formative fino al diciottesimo anno di età;
Visto il D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, recante il Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge 17
maggio 1999 n. 144;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la Legge Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15, recante "Riordino della formazione
professionale";
Visto l'accordo di collaborazione per l'attuazione dell'obbligo formativo sottoscritto l'11 giugno 2001 fra
la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Tenuto conto delle risultanze del Protocollo d'intesa fra Regione Puglia, Ministero dell'istruzione,
università e ricerca e Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 luglio 2002,
nonché del relativo protocollo attuativo del 2 gennaio 2003;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale;
Preso atto dello Schema di accordo quadro sottoscritto il 19 giugno 2003 fra MIUR, MLPS, Regioni, Province
Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità Montane per la realizzazione dall'anno scolastico
2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more
dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il protocollo d'intesa, avente le medesime finalità, sottoscritto in data 24 luglio 2003 dal
Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dalla Regione Puglia;
Considerato che lo Schema di accordo quadro prevede, al punto 7, la sottoscrizione di formali accordi tra
Regioni e Uffici Scolastici Regionali, per l'individuazione di specifiche modalità operative, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla Conferenza Unificata;
Si stipula quanto segue:
Art. 1 - (Finalità)
1. La presente intesa intende disciplinare percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale rivolti agli allievi che nell'anno scolastico 2002/2003 abbiano concluso il primo
ciclo di studi, al fine di:
- dare attuazione al diritto-dovere previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della legge 28 marzo 2003, n.
53;
- innalzare e consolidare il livello delle competenze di base;
- sostenere i processi di scelta degli allievi sia al momento dell'ingresso nei percorsi formativi, sia
in itinere, sia al momento dell'uscita.
2. Tali percorsi, nell'ottica di un'efficace azione di prevenzione, contrasto e recupero
degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa e degli abbandoni, sono caratterizzati da:
- coinvolgimento dell'istruzione e della formazione professionale, mediante opportune forme di
integrazione dei due sistemi, nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi ruoli;
- equivalente valenza formativa fra discipline e attività attinenti la formazione generale e
culturale e le discipline professionalizzanti;
- motivazione all'apprendimento degli allievi, attraverso il sapere e il saper fare.
Art. 2 - (Durata)
1. L'offerta formativa di cui al presente protocollo avrà inizio dall'anno
scolastico 2003/2004 e proseguirà fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste dalla
legge 53/2003, garantendo, comunque, il compimento delle attività triennali iniziate.
Art. 3 - (Soggetti attuatori)
1. I soggetti che attueranno i percorsi sperimentali di cui all'art. 1 sono tutte le
istituzioni scolastiche secondarie superiori, statali e paritarie, della Regione Puglia, con particolare
riguardo a quelle dell'ordine tecnico, professionale e artistico, e centri di formazione professionale, che
all'uopo realizzeranno opportune intese per un'offerta formativa effettivamente integrata, tale da
incontrare e valorizzare i diversi stili cognitivi degli allievi.
Le istituzioni scolastiche e i centri di cui sopra saranno coinvolti tramite una procedura che assicuri
snellezza e rapidità di intervento.
2. Per la partecipazione alla predetta procedura non si potrà prescindere dalle seguenti condizioni
di ammissibilità:
per l'istituzione scolastica:
- delibera positiva del Collegio dei Docenti;
- coerenza del progetto con gli indirizzi di studio presenti nella stessa;
per il centro di formazione professionale:
- essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15, e l'avere le
caratteristiche di cui all'art. 5 della legge n. 845/78 - Legge quadro in materia di formazione
professionale.
Art. 4 - (Organizzazione didattica)
1. Il percorso formativo sarà strutturato in tre anni, al termine dei quali gli
allievi, mediante apposito esame, conseguiranno la qualifica professionale prevista dalla normativa vigente
in materia di formazione professionale, valida per l'iscrizione ai centri per l'impiego, nonché per
l'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione.
2. Nel corso del primo anno, avranno particolare rilievo, ancorché non esclusivo, le azioni
formative riguardanti le competenze di base; ciò, allo scopo di consolidare ed elevare il livello
culturale degli allievi, requisito fondamentale per conseguire una professionalità in grado di
adattarsi ai rapidi mutamenti che caratterizzano i processi produttivi in atto.
Nel corso del secondo e del terzo anno, sono progressivamente potenziati gli interventi di natura
tecnico-professionale e l'attività di stage, per facilitare l'ingresso degli allievi nel mondo del
lavoro.
3. L'insegnamento sarà articolato in UFC (unità formative capitalizzabili), certificabili mediante
un sistema condiviso.
Art. 5 - (Quadro orario)
1. In funzione di quanto previsto dal precedente art. 4, si stabilisce che il quadro
orario di impegno, nel percorso triennale integrato, sia indicativamente il seguente:
1° anno
n. 1200 ore complessive, di cui:
- n. 700 ore per interventi di base
- n. 400 ore per interventi di natura professionale
- n. 100 ore di stage e/o visite guidate
2° anno
n. 1200 ore complessive, di cui:
- n. 600 ore di contenuto tecnico-culturale
- n. 400 ore di contenuto professionalizzante
- n. 200 ore di stage
3° anno
n. 1200 ore complessive, di cui:
- n. 500 ore di contenuto tecnico-culturale
- n. 400 ore di contenuto professionalizzante
- n. 300 ore di stage.
Art. 6 - (Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti,
passaggi tra i sistemi formativi)
1. Per gli standard formativi minimi, si fa riferimento agli esiti dell'apposito confronto
con le parti sociali previsto al punto 8 dell'Accordo quadro nazionale del 19 giugno 2003, citato in
premessa.
Nell'ambito del percorso sperimentale si procederà al reciproco riconoscimento e alla certificazione
dei crediti, allo scopo di consentire per gli allievi la massima flessibilità, in entrata e in
uscita, dai rispettivi sistemi formativi.
2. In attesa delle determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, i progetti formativi
relativi ai percorsi di cui al presente protocollo d'intesa contengono i criteri per il riconoscimento dei
crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e
formative.
Art. 7 - (Misure di accompagnamento)
1. Ogni progetto dovrà prevedere apposite misure di accompagnamento, atte a
promuovere il successo formativo degli allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza,
riallineamento, potenziamento, personalizzazione dei percorsi, orientamento e monitoraggio.
Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio, ecc.) dovranno
essere garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio e facilitazioni per l'inserimento nel contesto
sociale e lavorativo.
2. Al fine di assicurare le misure citate, nonché le azioni di sistema e di monitoraggio, si
conviene di utilizzare, nel quadro delle norme contrattuali vigenti, i docenti compresi nelle dotazioni
organiche del personale della scuola.
Art. 8 - (Valutazione)
1. Le valutazioni periodiche degli allievi saranno effettuate congiuntamente dai docenti e
dai formatori che hanno gestito il percorso formativo dell'anno di riferimento, secondo le direttive che la
Regione Puglia emanerà d'intesa con la Direzione Scolastica Regionale.
2. Al termine del terzo anno, l'allievo sosterrà l'esame di qualifica.
La commissione d'esame sarà composta secondo la normativa regionale in vigore.
Le modalità delle prove d'esame saranno oggetto di una specifica intesa fra le parti.
Art. 9 - (Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati a livello
regionale)
1. Il processo di monitoraggio e valutazione, previo coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali, sarà finalizzato alla raccolta di tutti gli elementi che consentano di verificare la
congruenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati, nonché di riconsiderare
analiticamente l'intero processo, al fine di introdurre azioni di miglioramento, anche mediante la
diffusione delle buone pratiche. Senza escludere ulteriori indicatori che dovessero rivelarsi necessari e
utili, saranno oggetto di monitoraggio e valutazione i seguenti dati:
- l'indice di frequenza degli allievi;
- la percentuale di conseguimento dei titoli;
- i dati sulla ricaduta occupazionale dell'azione formativa a breve ed entro sei mesi dalla conclusione
dell'intervento formativo.
Art. 10 - (Formazione dei formatori)
1. Al fine di favorire il raggiungimento delle finalità dei percorsi, le parti
concordano sulla necessità di un'azione di formazione continua dei formatori coinvolti nei percorsi
medesimi.
In particolare, si ritiene indispensabile svolgere tale formazione anche in maniera congiunta tra i
formatori provenienti dal sistema dell'istruzione e quelli provenienti dal sistema della formazione
professionale, per riallineare le rispettive professionalità, in funzione delle metodologie
didattiche necessarie nei percorsi integrati di cui alla presente intesa.
2. Le aree prioritarie su cui verterà la formazione dei formatori saranno le seguenti:
- l'insegnamento per Unità Formative Capitalizzabili;
- la personalizzazione del percorso, in funzione del soggetto, secondo strategie e stili cognitivi
diversi;
- le attività di accompagnamento del soggetto, dall'accoglienza al termine del
percorso;
- l'adozione di metodologie attive e motivanti, quali il cooperative learning.
Art. 11 - (Accordi territoriali e tipologia dell'offerta formativa)
1. Si conviene che le qualifiche conseguibili mediante i percorsi formativi di cui alla
presente intesa, che avranno inizio nell'anno scolastico 2003/2004, saranno attinenti ai profili
professionali maggiormente coerenti con le dinamiche del mercato del lavoro in ambito regionale.
Art. 12 - (Risorse e percorsi realizzabili per l'anno scolastico 2003/04)
1. Le parti prendono atto che le risorse finanziarie disponibili per l'anno scolastico
2003/2004 sono le seguenti:
- € 229.440,87, stanziati dall'MLPS ai sensi dell'art. 68 della legge 144/99 concernente l'obbligo
formativo;
- € 991.223,16, stanziati dal MIUR ai sensi della legge 440/1997 per l'obbligo formativo;
2. Le eventuali risorse residuate dalle iniziative finanziate in attuazione del protocollo
d'intesa sottoscritto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Regione Puglia in data 2.1.2003,
riferite ad analoghi percorsi triennali, potranno essere utilizzate per finanziare Centri di Formazione
Professionale ed istituti scolastici, mediante lo scorrimento, da parte del competente Assessorato
Regionale, delle graduatorie formulate in esito al bando concernente i suddetti percorsi.
Per la Regione Puglia
L'Assessore alla p.i., formazione professionale e politiche del lavoro
Avv. Andrea Silvestri
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Per l'USR Puglia
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Fiori
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