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PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA REGIONE PUGLIA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA PUGLIA
PER LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante Istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
- Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo
di istruzione;
- Visto il D.I. 9 agosto 1999, n. 323, Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1
della legge 20 gennaio 1999, n. 9, e in particolare l'art. 7;
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art.
11;
- Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, che all'art. 68 prevede l'obbligo di
frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;
- Visto il D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, recante Regolamento di attuazione dell'art. 68 della legge
17 maggio 1999 n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo
anno di età;
- Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
della Pubblica Istruzione;
- Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all'istruzione;
- Vista la Legge Regione Puglia 7 agosto 2002 n. 15 "Riordino della formazione professionale";
- Visto l'Accordo fra Ministero della Pubblica istruzione, Regioni e Province autonome, Province,
Comuni e Comunità montane per l'esercizio in sede locale di compiti e funzioni in materia di
erogazione del servizio formativo di rispettiva competenza, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta
del 19 aprile 2001;
- Visto l'accordo di collaborazione per l'attuazione dell'obbligo formativo sottoscritto l'11/6/2001
fra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
- Visto il Protocollo d'intesa fra Regione Puglia, Ministero dell'istruzione, università e
ricerca e Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 luglio 2002 e, in particolare l'art. 8, che
affida la concreta attuazione del protocollo alle intese che verranno assunte a livello regionale tra i
soggetti interessati;
Si stipula quanto segue:
Art. 1 (Oggetto dell'intesa)
La presente intesa intende favorire la sperimentazione di modelli e percorsi di
innovazione didattica, metodologica ed organizzativa, che coinvolgano i sistemi dell'istruzione e della
formazione professionale, realizzando forme di interazione e di integrazione tra essi, valorizzando la
capacità di progettazione dei soggetti coinvolti e motivando all'apprendimento attraverso il fare e
l'agire.
In particolare si procederà a sperimentare, mediante progetti integrati:
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico per giovani in esso impegnati e che manifestino un orientamento
verso percorsi professionalizzanti, attraverso opportune collaborazioni attivate nell'ambito di
iniziative di formazione professionale;
- il conseguimento di conoscenze, abilità e competenze proprie della formazione professionale, con
il conseguimento di una qualifica riconosciuta.
Ciò potrà essere realizzato attraverso intese, interazioni e collaborazioni tra
istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale, anche finalizzate da un lato alla costruzione
di un sistema di acquisizione delle competenze maturate in esperienze lavorative, dall'altro al
riconoscimento reciproco di crediti formativi.
Art. 2 (Durata della sperimentazione)
La sperimentazione di cui al presente protocollo avrà la durata di due cicli
triennali, salvo proroghe, e potrà essere rimodulata in itinere sulla base delle risultanze
derivanti dalle opportune azioni di monitoraggio che saranno promosse di concerto dai soggetti firmatari
della presente intesa.
Art. 3 (Soggetti attuatori)
I soggetti che attueranno la sperimentazione di cui all'art. 1 sono centri di formazione
professionale ed istituzioni scolastiche secondarie superiori principalmente dell'ordine tecnico,
professionale e artistico, statali e paritarie, che all'uopo realizzeranno opportune intese.
I centri ed istituti di cui innanzi saranno selezionati tramite apposito avviso pubblico.
Art. 4 (Destinatari)
Nel primo anno di sperimentazione i destinatari dei percorsi sperimentali sono allievi
impegnati in percorsi relativi all'obbligo scolastico.
Per il percorso sperimentale da attuare nell'anno 2003/2004 l'Ufficio Scolastico Regionale svolgerà,
nel presente anno, attraverso le proprie articolazioni territoriali, azioni di informazione rivolte
particolarmente ai genitori e al personale in servizio nelle terze classi di scuola media, allo scopo di
promuovere, in fase di orientamento scolastico e professionale, la più ampia conoscenza delle
opportunità in campo.
Art. 5 (Struttura del percorso formativo)
Il percorso sperimentale sarà strutturato in tre anni.
Nel corso del primo, relativo all'adempimento dell'obbligo scolastico, avranno particolare rilievo,
ancorché non esclusivo, le azioni formative di base e trasversali. Ciò allo scopo di
consolidare ed elevare il livello culturale degli allievi, requisito fondamentale per conseguire una
professionalità in grado di adattarsi ai rapidi mutamenti che caratterizzano i processi produttivi
in atto.
Nel corso del secondo e del terzo anno, relativo ai percorsi di formazione professionale, saranno
potenziati gli interventi di natura tecnico-professionale, per facilitare l'ingresso degli allievi nel
mondo del lavoro.
L'insegnamento sarà articolato in UFC (unità formative capitalizzabili), certificabili
mediante una modulistica condivisa.
Nell'ambito del percorso sperimentale si procederà al reciproco riconoscimento dei crediti, allo
scopo di consentire per gli allievi la massima flessibilità, in entrata e in uscita, dai rispettivi
sistemi formativi.
Art. 6 (Quadro orario)
In funzione di quanto previsto dal precedente art. 5, il quadro orario di impegno, nel
percorso triennale, sarà indicativamente il seguente:
1° anno - n. 1000 ore complessive, di cui:
- n. 600 ore per interventi di base e trasversali
- n. 300 ore per interventi di natura professionale (d'intesa con il centro di formazione
- n. 100 ore di stage e/o visite guidate professionali)
2° anno - n. 1200 ore complessive, di cui:
- n. 780 ore di contenuto professionalizzante
- n. 200 ore di contenuto tecnico-culturale (d'intesa con l'istituto scolastico)
- n. 220 ore di stage
3° anno - n. 1200 ore complessive, di cui:
- n. 500 ore di contenuto professionalizzante
- n. 200 ore di contenuto tecnico-culturale (d'intesa con l'istituto scolastico)
- n. 500 ore di stage
Art. 7 (Certificazioni)
Fino alla modifica dell'attuale legislazione in materia, la certificazione di avvenuto
assolvimento dell'obbligo scolastico nel percorso sperimentale, di cui al presente protocollo d'intesa,
sarà rilasciata dalla scuola secondaria di 2° grado, sentito il direttore del centro di formazione
interessato, mediante l'apposito modello di cui al D.M. 13 marzo 2000, n. 70.
Art. 8 (Valutazione)
Le valutazioni periodiche degli allievi, relative al secondo e terzo anno, saranno
effettuate congiuntamente dai formatori e dai docenti che hanno gestito il percorso formativo dell'anno di
riferimento, secondo le direttive che la Regione Puglia emanerà d'intesa con la Direzione Scolastica
Regionale.
Al termine del terzo anno, l'allievo sosterrà l'esame di qualifica. La commissione d'esame
sarà composta secondo la normativa regionale in vigore.
Le modalità delle prove d'esame saranno oggetto di una specifica intesa fra le parti, da
formalizzare entro il 30 giugno 2003.
Per la Regione Puglia
F.to Andrea Silvestri |
Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia F.to Giuseppe Fiori |
Bari, 2 gennaio 2003
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