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PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA E LA REGIONE
PUGLIA
Tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Uff. II - Supporto e sviluppo
delle Istituzioni Scolastiche autonome - e la Regione Puglia - Assessorato regionale Formazione e
Lavoro
SI STIPULA
il seguente Protocollo d'Intesa, finalizzato a definire comuni campi d'interesse e
d'intervento in materia di riconoscimento e garanzia di diritto allo studio per gli alunni di cittadinanza
non italiana
QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO SOTTESO AL PROTOCOLLO D'INTESA
Il complesso fenomeno migratorio, che ha interessato negli ultimi anni il nostro Paese, ha
sollecitato una ricca legislazione nazionale e internazionale finalizzata a favorire una civile convivenza
nel rispetto reciproco, attraverso un complesso quadro normativo fondato sull'assunzione di responsabilità
nazionali e locali.
La Legge n. 40 del 6 marzo 1998 ed il Decreto Legislativo n. 286/98 "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero",
così come modificato dalla Legge n. 189 del 30 luglio 2002, riunisce e coordina le
varie disposizioni attualmente in vigore, ponendo particolare attenzione agli aspetti organizzativi della
scuola, alla formazione dei docenti, all'integrazione sociale e all'educazione interculturale (art. 36, L.
40 e art. 38, D.L. 286).
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 394, del 31 agosto 1999 "Regolamento recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero" sancisce il diritto all'istruzione di tutti i minori di cittadinanza non
italiana (art. 45).
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000 "Regolamento di
attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di
frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età" esplicita che l'obbligo
formativo "si applica altresì nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello
Stato" (art. 2).
Il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 489 del 13 dicembre
2001, riferendosi al Regolamento n. 394, succitato, chiarisce l'inclusione dei minori non italiani nelle
norme previste dall'art. 1 della Legge n. 9, del 20 gennaio 1999, relativa alla vigilanza
sull'adempimento dell'obbligo scolastico.
Il C.C.N.I./99 del Comparto scuola prevede agli artt. n. 5 e 29 finanziamenti di sostegno
alle scuole operanti "in zone a forte processo immigratorio".
La Legge regionale n. 42, del 12 maggio 1980 - Norme organiche per l'attuazione del diritto
allo studio - all'art. 10, s'impegna a sostenere "iniziative e metodologie d'intervento" e "ricerche ed
attività promozionali in materia" di diritto allo studio.
PREMESSO CHE
- Le Istituzioni firmatarie del presente protocollo concorreranno all'attuazione dell'accordo nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti, mettendo a disposizione, per la realizzazione di specifici progetti ritenuti
d'interesse comune, le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie;
- Esse s'impegnano, inoltre, a fare ricorso ad ogni strumento utile ad assicurare il più efficace
coinvolgimento dei vari soggetti interessati alla realizzazione degli obiettivi delineati dall'intesa e
delle relative progettazioni, adottando un approccio rivolto allo snellimento procedurale ed alla
semplificazione amministrativa;
- All'applicazione del protocollo provvedono di comune accordo l'Assessore regionale competente, o un suo
delegato, ed il Direttore generale dell'U.S.R., o un suo delegato;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
I
La collaborazione fra le Istituzioni firmatarie, Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale, mira
all'attuazione delle seguenti attività:
- Organizzazione di una rete di scuole, sistematicamente frequentate da alunni di cittadinanza non
italiana;
- Monitoraggio delle reali situazioni di frequenza scolastica di alunni non italiani nelle scuole della
Regione;
- Intesa con i Centri Servizi Amministrativi provinciali, per l'utilizzazione di mediatori
linguistico-culturali formati nelle scuole della regione Puglia;
- Rinforzo formativo per i mediatori che opereranno nell'ambito dei progetti;
- Organizzazione, all'avvio dell'anno scolastico, di corsi di lingua italiana come lingua seconda, per
alunni di recente immigrazione, con la presenza di un mediatore;
- Organizzazione d'iniziative di formazione degli operatori scolastici e delle famiglie sui temi
dell'accoglienza.
Si precisa, peraltro, che l'Ufficio Scolastico Regionale, per facilitare l'organizzazione
di quanto declinato nell'intero cap. I (punti 1-6), intende promuovere l'attivazione di Istituzioni
Scolastiche-Centri Risorse.
II
Il presente protocollo ha validità triennale e può essere, con l'accordo delle parti,
modificato in qualsiasi momento e rinnovato alla scadenza.
Redatto in triplice copia originale, letto, confermato e sottoscritto.
| REGIONE PUGLIA |
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA |
Bari, 17 ottobre 2002
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