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PROTOCOLLO D'INTESA
tra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia per la realizzazione di percorsi
formativi destinati ad alunni in particolare disagio socio-economico e culturale, miranti contestualmente
all'assolvimento dell'Obbligo Scolastico e all'espletamento dell'Obbligo Formativo
La Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
- Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante Istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
- Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59;
- Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo
di istruzione;
- Visto il D.M. 9 agosto 1999, n. 323, Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1
della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di
istruzione;
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, che all'art. 68 prevede l'obbligo di frequenza di
attività formative fino al diciottesimo anno di età;
- Visto il D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, recante Regolamento di attuazione dell'art. 68 della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al
diciottesimo anno di età;
- Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, Regolamento recante norme di organizzazione del
Ministero della Pubblica Istruzione;
- Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
- Vista la legge Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15 "Riordino della formazione
professionale";
- Visto l'Accordo fra Ministero della Pubblica istruzione, Regioni e Province autonome, Province,
Comuni e Comunità montane per l'esercizio in sede locale di compiti e funzioni in materia di
erogazione del servizio formativo di rispettiva competenza, sancito dalla Conferenza Unificata nella
seduta del 19 aprile 2001;
- Visto l'accordo di collaborazione per l'attuazione dell'obbligo formativo sottoscritto
l'11/6/2001 fra le parti;
- Visto il protocollo d'intesa fra Regione Puglia, Ministero dell'Istruzione, Università e
Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 24 luglio 2002;
- Considerato che l'obbligo scolastico e obbligo formativo costituiscono parti di un'offerta
formativa unitaria, da realizzarsi in modo integrato fra istruzione e formazione, pur nella
specificità dei due segmenti;
- Considerato che nel territorio della Regione è diffuso il fenomeno di adolescenti che,
pur non avendo assolto all'obbligo scolastico, intendono iscriversi a corsi di formazione
professionale;
- Considerato che tale intendimento è da ritenersi positivo, rispetto all'alternativa di
totale mancanza di frequenza di attività formative, che destinerebbe i giovani interessati alla
definitiva marginalizzazione, rispetto al contesto sociale di appartenenza e che si rende, dunque,
urgente attivare interventi mirati fin dall'a.s. 2002/2003;
- Considerato che l'art. 7 del citato D.M. 9 agosto 1999, n. 323 prevede "iniziative sperimentali
di assolvimento dell'obbligo con i centri di formazione professionale riconosciuti, in particolare per
gli alunni iscritti in tali centri", gestite da istituzioni scolastiche e centri di formazione
professionale, nell'ambito di apposite convenzioni;
- Considerato che occorre, a tale scopo, anche in vista della realizzazione degli specifici
accordi previsti dall'art. 6 del Protocollo d'intesa del 24 luglio, citato in premessa, e relativi alla
definizione di programmi di intervento per nuovi modelli sperimentali nel sistema d'istruzione e di
formazione:
- facilitare i rapporti tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie e gli enti di formazione
accreditati;
- favorire accordi e progetti locali per la lotta all'insuccesso ed alla dispersione scolastica e
formativa;
- realizzare le condizioni affinché istituzioni scolastiche e centri di formazione
professionale accreditati interagiscano e sviluppino azioni in partenariato;
stipulano quanto segue:
Art. 1
(Oggetto dell'intesa)
- L'oggetto del presente protocollo d'intesa consiste nell'attuazione di percorsi formativi per alunni in
particolare disagio socio-economico e culturale, compresi gli alunni disabili, che non hanno assolto
l'obbligo scolastico e sono soggetti all'obbligo formativo. I destinatari saranno individuati dalle
scuole e dai centri di formazione professionale, anche con l'ausilio dell'anagrafe degli alunni soggetti
all'obbligo istituita a partire dal 2001, ai sensi del citato regolamento di attuazione dell'art. 68
della legge n. 144/99.
Art. 2
(Criteri di attuazione)
- La modalità di attuazione dell'iniziativa consisterà nella realizzazione di progetti
pilota, finalizzati a introdurre i percorsi formativi, di cui al precedente art. 1, mirati al
conseguimento della licenza media e/o al proscioglimento dall'obbligo scolastico.
- Per la realizzazione degli obiettivi dell'intesa, le parti si impegnano a mettere a disposizione le
strutture tecniche e le reciproche risorse professionali, attivando anche congiuntamente le
modalità e gli strumenti che riterranno necessari all'efficace svolgimento degli interventi.
- I progetti formativi verranno proposti dai centri di formazione professionale, nell'ambito degli avvisi
pubblici che periodicamente la Regione emanerà, e dovranno contenere obbligatoriamente una intesa
sottoscritta con un Istituto Scolastico di 1° o 2° grado, a seconda che gli interessati abbiano
conseguito o meno il diploma di licenza di scuola media, con i criteri di cui all'accordo sottoscritto
tra la Regione Puglia e la Direzione Scolastica Regionale di Puglia in data 11/6/2001.
Rispetto a tale intesa, i progetti dovranno contenere, all'interno del percorso complessivo di 2400 ore,
un ulteriore modulo propedeutico di 150 ore, da realizzare anche nel centro di formazione professionale,
ma gestito dall'istituto scolastico partner, finalizzato al conseguimento di una certificazione
attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Art. 3
(Metodologie)
I progetti pilota dovranno articolarsi su alcune linee metodologiche comuni:
- realizzare il completamento dell'obbligo mediante una didattica fortemente orientativa, che dovrà
caratterizzare il modulo di 150 ore;
- prevedere percorsi formativi articolati in unità formative capitalizzabili e certificabili, al
fine di costituire il "capitale formativo" con cui ogni alunno possa esercitare il diritto alla
mobilità verticale, proseguendo negli studi, o orizzontale, spostandosi da un indirizzo di studi
all'altro e da un sistema formativo a un altro;
- dare il giusto peso agli apprendimenti di tipo laboratoriale, pur inserendo nel percorso formativo
U.F.C. di competenze di base e trasversali.
Art. 4
(Risorse finanziarie)
Le parti si impegnano ad individuare e a definire, per ogni anno scolastico, le risorse finalizzate
all'attuazione della presente intesa, nonché a ricercare e rendere disponibili ulteriori risorse
finanziarie.
Art. 5
(Durata dell'accordo)
Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere, d'intesa tra
le parti, modificato, nonché rinnovato o prorogato alla scadenza.
Art. 6
(Norma transitoria)
Per l'anno 2002/03 le iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo scolastico per gli allievi che,
non avendo assolto all'obbligo scolastico, si iscrivono ai centri di formazione professionale si
realizzeranno nell'ambito delle attività approvate con i finanziamenti della misura 3.2 del POR
Puglia 2000-2006, previo adattamento del programma della prima annualità, che dovrà prevedere
quanto previsto al secondo paragrafo del terzo comma dell'art. 2 della predetta intesa.
Bari, 29 ottobre 2002
Per la Regione Puglia L'ASSESSORE Avv. Andrea Silvestri |
IL DIRETTORE GENERALE dell'Uff. Scolastico Reg.le per la PUGLIA Dott. Giuseppe FIORI |
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