
|
|
Protocollo di intesa relativo alla sperimentazione di modalità operative per la presa in
carico congiunta dei minori sottoposti a procedimento penale
VISTI:
- il D.P.R. 22 settembre 1998, n. 448 "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni";
- il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22
settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- il D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle
misure privative e limitative della libertà";
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio
1975, n. 382 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica
Amministrazione";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per
l'infanzia e l'adolescenza";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali";
- la Legge Regione Puglia 12 luglio 2002, n. 13 "Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina
per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali";
- l'Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455;
- la Legge 20 gennaio 1999, n. 9 sull'elevamento dell'obbligo scolastico;
- il Regolamento dell'autonomia scolastica approvato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
- l'art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 sull'obbligo formativo e il successivo regolamento di
attuazione approvato con D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257;
- la Direttiva Ministeriale n. 22 del 6.2.2001 sull'educazione degli adulti;
- la Circolare del Dipartimento Giustizia Minorile n. 6 del 2002, recante le "Linee guida sull'attività
di mediazione culturale nei Servizi Minorili della Giustizia";
PREMESSO CHE:
Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni" prevede un'azione sinergica tra i Servizi della Giustizia Minorile e le Istituzioni e
gli Enti preposti, a vario titolo, all'attivazione di interventi rivolti a minori.
L'integrazione tra Servizi costituisce l'elemento portante e qualificante anche di altre normative vigenti
(Legge 285/97, Legge-quadro 328/2000, D.P.R. 275/99) in una prospettiva tesa a incentivare, a livello di
specifici contesti territoriali, le opportunità offerte ai minori ed agli adolescenti.
È necessario promuovere un'azione sinergica dei Servizi che parta dalla presa in carico dei minori
che commettono reato, assicurando l'unitarietà degli interventi, il superamento delle frammentazioni, le
dispersioni di energie, in un'ottica interistituzionale che tenga conto del contesto di vita del minore,
delle sue relazioni significative e della possibilità di mobilitare risorse personali, ambientali, sociali
e familiari, ampliando la rete delle collaborazioni tramite il progressivo coinvolgimento di altri attori
istituzionali e non, tra cui la Scuola, il Privato Sociale, il Volontariato, il mondo del lavoro.
Si ritiene necessario, in particolare, regolamentare la collaborazione tra i Servizi Minorili della
Giustizia ed i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione in età adulta (C.T.P.) al fine di perseguire
il comune obiettivo della formazione di soggetti in situazione di marginalità.
TRA
la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia
e
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Le parti si impegnano a costituire, nel territorio regionale, un gruppo di lavoro
inter-istituzionale e inter-professionale che, secondo quanto previsto dal D.P.R. 448/1988 e dall'Ordinanza
Ministeriale 455/97, affronti il problema del disagio giovanile, a partire dalla presa in carico congiunta
ed integrata dei minori sottoposti a procedimento penale.
La sperimentazione è rivolta a minori e ragazzi (14/21 anni) sottoposti a procedimento penale:
- denunciati a piede libero;
- soggetti a misure cautelari (prescrizioni-permanenza in casa-collocamento in comunità-custodia
cautelare in carcere);
- sottoposti alla sospensione del processo ed alla messa alla prova;
- soggetti a misure alternative o sostitutive alla detenzione;
- soggetti a misure di sicurezza;
- soggetti in espiazione di pena.
La sperimentazione prevede che i soggetti di cui sopra, in relazione alla fascia di età e
alle pregresse attività formative seguite, possano assolvere l'obbligo scolastico e/o vengano avviati
all'obbligo formativo nell'ambito delle attività programmate dai C.T.P. presenti sul territorio ove i
minori risultano residenti o domiciliati.
Il gruppo di lavoro sarà composto da:
- un Assistente Sociale dell'U.S.S.M. interessato;
- un Educatore C.P.A./Comunità interessata;
- un Educatore dell'I.P.M. interessato;
- un Referente scuola individuato tra i docenti dell'organico funzionale del Centro Territoriale
Permanente operante nel territorio di volta in volta interessato;
- un'Assistente Sociale della circoscrizione territorialmente competente in relazione ai contesti di
appartenenza del minore ed alla sua situazione giudiziaria.
Tale gruppo di lavoro sarà coinvolto con modalità e tempi diversi in un percorso di
accompagnamento formativo del giovane inserito nell'ambito scolastico.
La presa in carico vedrà come momento centrale il lavoro di équipe e l'attivazione tempestiva dei suoi
componenti, volta a favorire la conoscenza del minore, l'individuazione delle ipotesi di intervento e delle
risorse attivabili per la costruzione-realizzazione, insieme al minore, di un progetto educativo in ambito
scolastico.
La presa in carico del caso da parte del C.T.P. coinciderà con il periodo di inserimento scolastico del
soggetto.
Le modalità operative integrate seguiranno i seguenti ed indispensabili passaggi:
- incontro preliminare tra gli operatori della Giustizia e della Scuola per condividere la conoscenza del
caso e definire tempi e modi del percorso d'accompagnamento mediante la scansione di tappe
educativo-formative;
- incontro successivo tra i soggetti interessati: docenti e referenti della Giustizia e/o del Servizio
Sociale territoriale e il soggetto minorenne per allargare la condivisione attraverso la sottoscrizione
di un patto formativo;
- incontri periodici, almeno mensili, tra i soggetti coinvolti da attuarsi soprattutto in concomitanza
delle verifiche scolastiche per fare il punto sulla situazione formativa del soggetto;
- relazione finale congiunta tra operatori della Giustizia e docenti del corso EDA al fine di descrivere
il percorso formativo e la sua efficacia educativa rilevata mediante il monitoraggio costante degli
interventi e dei laboratori attivati.
Le parti si impegnano a:
- assicurare la partecipazione degli operatori dei propri servizi alla sperimentazione di un modello
organizzativo-operativo che coinvolga più referenti istituzionali presenti sul territorio cittadino;
- promuovere l'accompagnamento del gruppo di lavoro nella definizione delle prassi operative
integrate;
- realizzare incontri di carattere informativo, di confronto e di intervento in relazione ai fabbisogni
formativi indicati dagli operatori coinvolti nella sperimentazione;
- favorire l'integrazione di soggetti immigrati anche tramite l'utilizzo di progetti di mediazione
culturale a supporto delle attività di alfabetizzazione primaria che si svolgono all'interno degli
Istituti Penali Minorili presenti sul territorio regionale;
- favorire altresì la realizzazione dei progetti che verranno presentati dai C.T.P. in collaborazione con
i Servizi Minorili della Giustizia a favore dei minori dell'area penale interna ed esterna;
- valutare i risultati della sperimentazione.
In particolare:
- L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia si impegna a collaborare alla sperimentazione attraverso
una adeguata informazione e sensibilizzazione delle scuole presenti sul territorio regionale, sedi di
Centro Territoriale Permanente, affinché il coordinatore del C.T.P. di volta in volta interessato o un
suo delegato partecipi al gruppo di lavoro interprofessionale e interistituzionale.
- L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia si impegna altresì a finalizzare proprie risorse,
nell'ambito dei finanziamenti disponibili per le attività di educazione degli adulti, per progetti mirati
all'utenza penale minorile.
- La Direzione Interregionale del Centro per la Giustizia Minorile di Bari si impegna a garantire la
piena attuazione del presente protocollo tramite il coinvolgimento del proprio personale.
- La Direzione Interregionale del Centro Giustizia Minorile si impegna altresì a prevedere incontri di
sensibilizzazione ed informazione per la conoscenza del fenomeno della devianza minorile e del sistema
della Giustizia Minorile nell'ottica del lavoro integrato sul territorio.
Le parti si impegnano, altresì, a costituire un tavolo permanente di concertazione
relativo alle attività di cui al presente protocollo al fine di ridefinire, sulla base dei risultati
raggiunti, le modalità di prosecuzione della collaborazione avviata.
Il presente protocollo di intesa ha validità triennale, a decorrere dall'a.s. 2002/2003, nel corso del
quale sarà interessato, in via sperimentale, unicamente il territorio del Comune di Bari.
Per il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Francesca Perrini
|
Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia IL DIRETTORE Dr. Giuseppe Fiori |
Bari, addì 4 dicembre 2002
|
|
|