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Convenzione tra il Politecnico di Bari e l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia per la realizzazione di attività di orientamento rivolte agli alunni degli istituti di istruzione
secondaria superiore della Regione Puglia
TRA
il Politecnico di Bari, con sede in Via Amendola, 126/d - 70126 BARI - Codice Fiscale
93051590722, rappresentato dal Rettore prof. Antonio Castorani
E
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale (nel seguito
Direzione), con sede in Via Castromediano n. 123 - 70126 Bari - Codice Fiscale 80024770721, rappresentato
dal Direttore Generale dr. Giuseppe Fiori, nato a Rieti il 5 marzo 1942 e domiciliato per la carica presso
la sede citata;
PREMESSO
- che la legge-delega di riforma degli ordinamenti scolastici 28 marzo 2003, n. 53 individua anche
l'orientamento nel novero dei principi e criteri direttivi del sistema educativo di istruzione e di
formazione;
- che, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera i) della citata legge n. 53/2003 prevede che gli
istituti ricompresi nel secondo ciclo di istruzione, d'intesa rispettivamente con le università, con le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi,
specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai
corsi di studio universitari, dell'alta formazione ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica
superiore;
- che tra il Politecnico e la Direzione è già in corso una proficua collaborazione in diversi ambiti e
per diverse iniziative, orientata a favorire un raccordo stabile tra il sistema scolastico pugliese e il
Politecnico Barese;
TENUTO CONTO
oltre che della citata legge n. 53/2003 anche dei seguenti documenti e atti normativi:
- "Raccomandazioni sulle politiche per l'orientamento" di cui alla nota del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca prot. n. 1341 del 19 aprile 1992;
- "Documento varato nella riunione del 'tavolo quadrangolare' del 5 marzo 1997 con l'intervento del
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dei delegati della CRUI, di
rappresentanze nazionali degli studenti e dei Sindacati confederali dei lavoratori firmatari dell'accordo
Governo-parti sociali";
- "Documento della commissione MURST-MPI" di cui all'art. 4 della L. 168/89 sull'orientamento del
22-23/5/1997;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante norme a sostegno dell'occupazione;
- "Regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di
orientamento", adottato in data 21 luglio 1997;
- Direttiva del M.P.I. n. 487 del 6 agosto 1997;
- Legge n. 264 del 2 agosto 1999, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
- Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e relativo Regolamento di attuazione, approvato con
D.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000, secondo cui all'Ufficio Scolastico Regionale spettano funzioni di
supporto alle istituzioni scolastiche autonome nonché di raccordo con le Amministrazioni Regionali, gli
Enti locali, le Università e le altre Agenzie formative;
- D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999;
- Legge n. 144 del 17 maggio 1999;
- D.M. n. 509 del 3 novembre 1999;
- D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000.
VISTO
il Progetto "POLIORIENTA" presentato dal Politecnico di Bari su avviso MIUR n. 4384/2001,
relativo al Programma Operativo Nazionale per le Regioni dell'obiettivo 1, Ricerca Scientifica, Sviluppo
Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 Asse III - Sviluppo del capitale umano di eccellenza - Misura III.5
Adeguamento del sistema della formazione professionale, dell'istruzione e dell'alta formazione - Azione
Orientamento, e cofinanziato con fondi del Fondo di rotazione e del FSE ed in particolare le Azioni: ORE01
- Promozione e sensibilizzazione verso le scuole e counseling per gli studenti; INFO2 - Informazione per
l'orientamento in ingresso (work-Net-Work); FOR01 - Formazione dei docenti delle scuole medie superiori.
Sostegno all'orientamento in entrata;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
1. La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2
1. Le parti convengono sulla seguente definizione dell'orientamento, proposta dall'UNESCO
(1970) e ripresa dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane), come base della loro
attività: "orientare vuol dire mettere in grado l'individuo di prendere coscienza di sé e di progredire,
con i suoi studi e la professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di
contribuire al progresso della società e di raggiungere pieno sviluppo della persona umana".
2. Partendo da questo concetto fondamentale, le parti convengono sulla necessità di ispirare la propria
attività, nell'attuazione della presente convenzione, ai seguenti principi:
- l'orientamento è sempre individualizzato;
- l'orientamento si propone in modo efficace solo se lo studente è, e si sente, protagonista dell'azione
orientativa, all'interno di un percorso di auto-orientamento;
- l'orientamento ha una finalità individuale e sociale.
Art. 3
1. Le parti concordano sulla opportunità che alla definizione dei piani operativi per le
azioni che abbiano come destinatari gli studenti e i docenti delle scuole secondarie superiori partecipi
almeno una Scuola-capofila per ciascuna tipologia di istituto superiore e per ciascuna Provincia della
Regione Puglia e che, nell'ambito di ciascun istituto che autonomamente aderisca al progetto, venga
individuato un docente referente.
Art. 4
1. In attuazione dei principi e degli intenti programmatici enunciati nell'articolo 2
della presente convenzione e di quanto previsto nelle Azioni del Progetto Poliorienta sopracitate, la
Direzione e il Politecnico concordano di ritenere di immediato interesse un efficace raccordo tra le scuole
secondarie superiori della Regione Puglia e il Politecnico di Bari, fermo restando l'impegno comune per la
costruzione di un sistema stabile di relazioni fra queste e le altre Università della Regione stessa,
nonché con gli altri soggetti interessati alla tematica dell'orientamento.
2. In particolare, la Direzione si impegna a diffondere e a promuovere l'adesione delle scuole secondarie
superiori della Regione Puglia alla realizzazione del Progetto Poliorienta, attraverso il sostegno:
- alla realizzazione di una rete telematica per lo scambio di informazioni;
- alla costruzione sinergica di un sito web dell'Università dedicato e collegato ai siti delle scuole
della Regione;
- al raccordo fra il Politecnico, i dirigenti scolastici e i docenti referenti delle scuole coinvolte nel
progetto, per la ricerca, l'individuazione e la diffusione dei "SAPERI MINIMI", intesi come conoscenze
che, all'uscita dalla scuola secondaria superiore, si ritengono funzionali per gli studenti sia per un
inserimento rapido ed efficace nei percorsi didattici universitari, sia per la progettazione e
somministrazione di test di autovalutazione degli studenti, finalizzati alla verifica dell'interesse,
delle attitudini, nonché della preparazione, anche ai fini della rilevazione di eventuali debiti
formativi o situazioni di eccellenza.
3. L'Università si impegna:
- alla realizzazione di work group interattivi realizzati con i docenti delle scuole secondarie
superiori, al fine di condividere strumenti operativi che rendano efficace ed effettivo il raccordo tra
gli istituti superiori e l'Università;
- alla realizzazione di "giornate di orientamento" e di corsi di carattere metodologico ed orientativo
supportate dalla somministrazione di questionari e di colloqui individuali specificatamente rivolti agli
studenti delle scuole secondarie superiori della Regione Puglia;
- a mettere a disposizione le risorse umane (docenti, personale tecnico e amministrativo, studenti e
laureati da non più di due anni) e strumentali (materiale informativo cartaceo, banche dati, CD, ecc.),
eventualmente anche all'uopo progettati e realizzati, per il raggiungimento degli obiettivi citati.
Art. 5
1. In relazione ai percorsi dì Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) le parti
intendono sostenere e agevolare la collaborazione tra sistema scolastico e sistema universitario, già
positivamente avviata nel primo triennio sperimentale.
Art. 6
1. La presente convenzione ha durata triennale in raccordo con la durata del Progetto
POLIORIENTA e, al termine di tale periodo, potrà, su richiesta di una delle parti presentata almeno due
mesi prima della scadenza, essere rinnovata, fatte salve eventuali modifiche che dovessero essere
concordate o salvo disdetta di una delle parti che potrà essere esercitata solo dopo il primo anno. Tale
disdetta avrà efficacia decorsi 90 giorni successivi al ricevimento di apposita lettera raccomandata, fatti
comunque salvi gli effetti degli accordi applicativi eventualmente stipulati in corso di vigenza della
presente convenzione.
Art. 7
1. Il personale impegnato nello svolgimento delle attività previste dalla presente
convenzione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di
esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per
la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il medesimo personale, compresi eventuali collaboratori esterni comunque designati dalle parti, sarà
tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, individuati quali sedi di espletamento
delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e
salute.
3. Gli obblighi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e la disponibilità di dispositivi di protezione
individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al
soggetto di vertice della struttura ospitante (art. 2 del D.I. 363/98); tutti gli altri obblighi ricadono
sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Art. 8
1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione,
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti anche verbalmente per l'attività convenzionale,
o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati
esclusivamente per le finalità della convenzione medesima, mediante consultazione, elaborazione,
interconnessione, raffronto con altri dati e/o ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre
per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti
pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.
2. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti come sopra individuate, denominate e
domiciliate.
3. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate dei diritti sanciti dall'art. 13 della legge 31/12/1996
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9
1. Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse
insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.
2. Nel caso di ricorsi all'Autorità Giudiziaria, il Foro competente è quello di Bari.
Art. 10
1. La presente convenzione, stipulata fra Enti Pubblici, non è soggetta ad imposta di
bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, allegato B, del D.P.R. n. 642/72 ed è soggetta a registrazione
solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al D.P.R. 26/4/1986, n. 131.
Bari, 26 settembre 2003
Per il Politecnico di Bari
IL RETTORE Prof. Antonio Castorani |
Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia IL DIRETTORE GENERALE Dr. Giuseppe Fiori
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