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UFFICIO I
Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative
Area della parità, della valutazione e della comunicazione
| Prot. n. 1223 |
Bari, 6.2.2002 |
AI DIRIGENTI DEI CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE PUGLIA
LORO SEDI
All'A L B O
S E D E
Oggetto: Legge 10.3.2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione" (C.M. n. 7 del 22.1.02). Istanze per il riconoscimento della parità
a.s. 2002/2003.
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione Generale per l'organizzazione dei
servizi nel territorio - con circolare n. 7 del
22.1.2002 ha fissato alla data del 30 marzo 2002 il termine entro il quale dovranno pervenire
all'Ufficio scolastico regionale le domande di riconoscimento della parità scolastica con decorrenza
dall'anno scolastico 2002/2003.
Il termine è unico sia per le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" (cioè le scuole materne
autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute o pareggiate) sia per le istituzioni
scolastiche "non riconosciute".
Le domande dovranno essere esclusivamente consegnate a questa Direzione generale, che rilascerà ricevuta,
ovvero inviate mediante lettera raccomandata.
In considerazione del breve termine (30.6.2002) previsto per l'esame delle istanze e l'emanazione dei
provvedimenti di accoglimento o di rigetto, si raccomanda alle scuole interessate la massima attenzione
nella compilazione delle domande e nell'invio della documentazione.
Questo Ufficio ha predisposto uno schema di domanda, contenente tutte le
dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti prescritti nonché i dati che dovranno essere forniti per
una corretta rilevazione anagrafica della scuola.
Si pregano codesti Centri Servizi Amministrativi di dare la massima pubblicità della presente, anche
utilizzando i propri siti Internet.
IL DIRETTORE GENERALE Giuseppe FIORI |
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