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UFFICIO I
Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative
Area della parità, della valutazione e della comunicazione

Prot. n. 1223 Bari, 6.2.2002

AI DIRIGENTI DEI CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE PUGLIA
LORO SEDI

All'A L B O
S E D E

Oggetto: Legge 10.3.2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" (C.M. n. 7 del 22.1.02). Istanze per il riconoscimento della parità a.s. 2002/2003.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio - con circolare n. 7 del 22.1.2002 ha fissato alla data del 30 marzo 2002 il termine entro il quale dovranno pervenire all'Ufficio scolastico regionale le domande di riconoscimento della parità scolastica con decorrenza dall'anno scolastico 2002/2003.
Il termine è unico sia per le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" (cioè le scuole materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute o pareggiate) sia per le istituzioni scolastiche "non riconosciute".
Le domande dovranno essere esclusivamente consegnate a questa Direzione generale, che rilascerà ricevuta, ovvero inviate mediante lettera raccomandata.
In considerazione del breve termine (30.6.2002) previsto per l'esame delle istanze e l'emanazione dei provvedimenti di accoglimento o di rigetto, si raccomanda alle scuole interessate la massima attenzione nella compilazione delle domande e nell'invio della documentazione.
Questo Ufficio ha predisposto uno schema di domanda, contenente tutte le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti prescritti nonché i dati che dovranno essere forniti per una corretta rilevazione anagrafica della scuola.
Si pregano codesti Centri Servizi Amministrativi di dare la massima pubblicità della presente, anche utilizzando i propri siti Internet.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe FIORI

 
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