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CONVENZIONE
L'Università degli Studi di Bari (nel seguito Università), con sede in Piazza Umberto I, 1
- 70100 Bari, Codice Fiscale 80002170720 e P. IVA 01086760723, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof.
Giovanni Girone, nato a Bari il 10 aprile 1940 e domiciliato per la carica presso la sede citata;
E
L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale (nel seguito Direzione),
con sede in Via Castromediano n. 123 - 70126 Bari, Codice Fiscale 80024770721, rappresentato dal Direttore
Generale, prof. Giuseppe Fiori, nato a Rieti il 5 marzo 1942 e domiciliato per la carica presso la sede
citata;
PREMESSO
- che la presente convenzione costituisce uno strumento suscettibile a modifiche ed integrazioni ed
aperta, anche nel breve tempo, ad altre Parti portatrici di interessi, per affrontare in modo strategico
i complessi problemi dell'orientamento e rappresenta, quindi, un riferimento per progettare, realizzare e
collegare specifiche iniziative delle parti convenzionali, da condurre eventualmente anche in autonomia,
nonché, nell'immediato, per la disciplina dei rapporti fra la Scuola e l'Università;
- che è impegno comune dell'Università e della Direzione lo sviluppo del collegamento delle Istituzioni
responsabili dei processi formativi a livello locale, con le politiche nazionali ed europee in
materia;
- che tra l'Università e la Direzione è già in corso una proficua collaborazione in diversi ambiti e per
diverse iniziative, orientata a favorire un raccordo stabile tra il sistema scolastico pugliese e
l'Ateneo Barese;
TENUTO CONTO
- in particolare dei seguenti documenti, leggi e circolari:
- "Documento varato nella riunione del "tavolo quadrangolare" del 5 marzo 1997 con l'intervento del
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dei delegati della CRUI, di
rappresentanze nazionali degli studenti e dei Sindacati confederali dei lavoratori firmatari
dell'accordo Governo-parti sociali";
- "Documento della commissione MURST-MPI" di cui all'art. 4 della L. 168/89 sull'orientamento del
22-23/5/1997;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997, riguardante norme a sostegno dell'occupazione;
- "Regolamento in materia di accessi all'Istruzione universitaria e di connesse attività di
orientamento", adottato in data 21 luglio 1997;
- Direttiva del MPI n. 487 del 6 agosto 1997;
- Legge n. 264 del 2 agosto 1999, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
- Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 ed il Regolamento attuativo dello stesso, approvato
con D.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000, in base ai quali alla Direzione dell'Ufficio Scolastico
Regionale spettano funzioni di supporto alle Istituzioni scolastiche autonome nonché i rapporto con
le Amministrazioni regionali con gli Enti locali, con le Università e le Agenzie formative;
- D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999;
- Legge n. 144 del 17 maggio 1999;
- D.M. n. 509 del 3 novembre 1999;
- D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000;
- Legge n. 30 del 10 febbraio 2000;
- Accordo Stato-Regioni del 2 marzo 2000;
- "Raccomandazioni sulle politiche per l'orientamento" di cui alla nota del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca prot. n. 1341 del 19 aprile 1992;
VISTO
- il Progetto "MENTORE" presentato dall'Università di Bari su avviso MIUR n. 4384/2001, relativo al
Programma Operativo Nazionale Per le Regioni dell'obiettivo 1, Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico,
Alta Formazione 2000-2006 Asse III - Sviluppo del capitale umano di eccellenza - Misura III.5 Adeguamento
del sistema della formazione professionale, dell'istruzione e dell'alta formazione - Azione Orientamento,
e cofinanziato con fondi del Fondo di rotazione e del FSE ed in particolare le Azioni: ORE01 - Promozione
e sensibilizzazione verso le scuole e counseling per gli studenti; INFO2 - Informazione per
l'orientamento in ingresso (work-Net-Work); FOR01 - Formazione dei docenti delle scuole medie superiori.
Sostegno all'orientamento in entrata;
TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO
convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
Le premesse e quanto sopra citato costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente convenzione.
ARTICOLO 2
Le parti pongono quale base della loro attività di orientamento la seguente concezione
dello stesso: "L'orientamento consiste in un insieme di attività che mirano a formare o a potenziare nei
giovani capacità che permettano loro non solo di scegliere in modo efficace il proprio futuro, ma anche di
partecipare attivamente negli ambienti di studio e di lavoro scelti" (cfr. Documento del gruppo consultivo
informale MURST-MPI sull'orientamento del 29 aprile 1997).
Sulla base di questa concezione generale, i principi che guideranno le parti nell'attuazione della presente
convenzione sono:
- l'orientamento è una componente strutturale dei processi educativi alla cui adeguata realizzazione
sono, in primis, competenti, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, le scuole, sin
dalla scuola dell'infanzia, e le università;
- gli studi e le ricerche per la corretta rilevazione ed informazione sulle caratteristiche degli
studenti e sulle loro motivazioni garantiscono la tutela della riservatezza dei dati personali;
- l'informazione sui percorsi di studio, sulle caratteristiche dell'università, sul mercato del lavoro e
sulle figure professionali, sulle concrete opportunità per il diritto allo studio e sui programmi di
mobilità degli studenti all'estero trascende ogni finalità di marketing per incrementare le iscrizioni
sia nelle scuole sia nelle università;
- le attività orientative contribuiscono al recupero o alla prevenzione di situazioni negative
(abbandoni, difficoltà negli studi), e sono finalizzate essenzialmente a mettere in grado i giovani di
realizzare una piena cittadinanza;
- è indispensabile la costituzione di una rete di relazioni fra scuole, università, famiglie e studenti,
enti locali ed altri soggetti collettivi pubblici e privati che hanno fra le loro competenze e/o loro
interessi la formazione e l'istruzione, per la realizzazione di iniziative comuni.
ARTICOLO 3
Le parti concordano sulla opportunità che alla definizione dei piani operativi per le
azioni che abbiano come destinatari gli studenti e i docenti delle scuole medie superiori partecipi almeno
una Scuola-capofila per ogni tipologia di Scuole Medie Superiori e per Provincia pugliese e che,
nell'ambito di ciascuna Scuola Media Superiore della Regione che autonomamente aderisca al progetto, si
proponga l'individuazione di due docenti referenti, uno per le attività di orientamento verso le Facoltà
umanistiche e l'altro per quelle scientifiche.
ARTICOLO 4
In attuazione dei principi e degli intenti programmatici enunciati nell'articolo 2 del
presente atto e di quanto previsto nelle Azioni del Progetto Mentore sopracitate, la Direzione e
l'Università concordano di ritenere di immediato interesse un efficace raccordo tra le Scuole Medie
Superiori della Regione e l'Università, fermo restando l'impegno comune per la costruzione di un sistema
stabile di relazioni fra queste e le altre Università della Regione stessa, nonché con i portatori di
interesse per la tematica dell'orientamento alla formazione ed al lavoro.
In particolare, la Direzione si impegna a diffondere e a promuovere l'adesione delle Scuole Medie Superiori
della Regione Puglia alla realizzazione del Progetto Mentore, attraverso il sostegno:
- alla realizzazione di una rete telematica per lo scambio di informazioni e, in prospettiva, all'accesso
dell'Università alla rete intranet delle scuole;
- alla costruzione sinergica di un sito web dell'Università dedicato e collegato ai siti delle scuole
della Regione;
- al raccordo fra l'Università, i Presidi ed i Docenti referenti delle scuole coinvolte nel progetto, per
la ricerca, l'individuazione e la diffusione dei "SAPERI MINIMI" intesi come conoscenze che, all'uscita
della Scuola Superiore, si ritengono funzionali per gli studenti sia per un inserimento rapido ed
efficace nei percorsi didattici universitari, sia per la progettazione e somministrazione di test di
autovalutazione degli studenti, finalizzati alla verifica dell'interesse, delle attitudini, nonché della
preparazione anche ai fini della rilevazione di eventuali debiti formativi o situazioni di
eccellenza;
- alla realizzazione di seminari formativi di "Counseling di orientamento alla scelta del corso
universitario" e ad un'attività costante di interazione e informazione rivolta ai docenti delle Scuole
Medie Superiori mediatori e responsabili delle azioni di orientamento nelle scuole. Sarà cura delle Parti
individuare possibili forme di riconoscimento di specifici crediti professionali;
- alla realizzazione di "giornate di orientamento" specificatamente dedicate alle famiglie e agli
studenti delle Suole Medie Superiori pugliesi.
L'Università si impegna a porre a disposizione le risorse umane (docenti, personale
tecnico amministrativo, studenti e laureati da non più di due anni) e strumentali (materiale informativo
cartaceo, banche dati, CD, ecc.), eventualmente anche all'uopo progettati e realizzati, per il
raggiungimento degli obiettivi citati.
ARTICOLO 5
Le Parti intendono promuovere inoltre la coprogettazione, nel rispetto dell'autonomia
delle Scuole, della responsabilità dei Dirigenti e dei Docenti e della specificità della tipologia di
scuola di afferenza, di interventi formativi (corsi di carattere metodologico e orientativo), finalizzati a
migliorare la performance universitaria degli studenti e a sostenere le scelte personali, eventualmente,
nel rispetto degli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari e della normativa di riferimento,
anche con certificazione delle competenze acquisite.
Detti interventi formativi potranno essere realizzati anche attraverso lo sviluppo e l'erogazione on-line
di un sistema di unità didattiche, materiali multimediali, forme di tutorship e servizi online.
ARTICOLO 6
Le Parti concordano di promuovere congiuntamente attività di ricerca e sperimentazione, da
svolgersi in stretto raccordo fra Scuole ed Università, finalizzate ad una definizione delle modalità e
degli obiettivi della didattica che, pur nel rispetto dei contenuti e delle peculiarità epistemologiche
delle discipline e delle caratteristiche dei due diversi ambienti di apprendimento - Scuola e Università -,
tenga conto delle caratteristiche e delle forme di maturazione dei giovani nella complessità di un sistema
dinamico in termini di attività economiche e di mutamenti socio-culturali, tra globalizzazione e
localizzazione.
ARTICOLO 7
In relazione ai percorsi dì Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) le parti
intendono sostenere e agevolare la collaborazione tra sistema scolastico e sistema universitario
nell'ambito dei percorsi formativi IFTS, già positivamente avviata nel primo triennio sperimentale.
ARTICOLO 8
La presente Convenzione ha durata triennale in raccordo con la durata del Progetto Mentore
e, al termine di tale periodo, potrà, su richiesta di una delle parti presentata almeno due mesi prima
della scadenza, essere rinnovata, fatte salve eventuali modifiche che dovessero essere concordate o salvo
disdetta di una delle parti che potrà essere esercitata solo dopo il primo anno. Tale disdetta avrà
efficacia decorsi 90 giorni naturali e consecutivi successivi al ricevimento di apposita lettera
raccomandata, fatti comunque salvi gli effetti degli accordi applicativi eventualmente stipulati in corso
di vigenza del presente accordo.
ARTICOLO 9
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che,
in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel
rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque
designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle
attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e
salute.
Gli obblighi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e la disponibilità di dispositivi di protezione
individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al
soggetto di vertice della struttura ospitante (art. 2 del D.I. 363/98); tutti gli altri obblighi ricadono
sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
ARTICOLO 10
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione,
espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti anche verbalmente per l'attività convenzionale o
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati
esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione,
raffronto con altri dati e/o ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre per fini
statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti
pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a
soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.
Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti come sopra individuate, denominate,
domiciliate.
Le Parti dichiarano, infine, di essere informate dei diritti sanciti dall'art. 13 della legge 31/12/1996 n.
675 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 11
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse
insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.
Nel caso di ricorsi all'Autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Bari.
ARTICOLO 12
La presente convenzione, stipulata fra Enti pubblici, non è soggetta ad imposta di bollo
ai sensi dell'art. 16 della Tabella, allegato B, del DPR n. 642/72 ed è soggetta a registrazione solo in
caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986, n. 131.
Bari, 18 aprile 2003
Università degli studi di Bari II Rettore prof. Giovanni Girone |
Ufficio scolastico regionale per la Puglia Il Direttore prof. Giuseppe Fiori |
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