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Contratto integrativo regionale quadriennale concernente la definizione dei criteri e
delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale per il comparto
"Scuola"
Il giorno 8 ottobre 2003, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al D.D. prot. n. 16687 del
20/7/2001 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente
accordo, per procedere alla contrattazione integrativa quadriennale regionale concernente la definizione
dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale.
LE PARTI
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare gli artt. 40 ss.;
VISTO il D.Lgs. 16/4/1994 n. 297, recante il Testo Unico delle leggi vigenti in materia di
istruzione;
VISTO il C.C.N.Q. 7/8/1998, concernente le libertà e prerogative sindacali;
VISTA la Legge 15/3/1997 n. 59, e in particolare l'art. 21;
VISTO il C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 24/7/2003, valido per il quadriennio
giuridico 2002/2005, con particolare riferimento alle norme contenute nel Capo II (artt. 3-8);
VISTO il C.C.N.I. del comparto Scuola, sottoscritto il 31/8/1999;
VISTO il D.Lgs. 30/7/1999 n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo e, in
particolare, gli artt. 4, comma 4 e 75;
VISTO il D.P.R. 6/11/2000 n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme
di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione e, in particolare, l'art. 6 che prevede
l'istituzione in ciascun capoluogo di regione dell'Ufficio Scolastico Regionale di livello dirigenziale
generale;
VISTO il decreto dirigenziale n. 1 del 12/6/2001, con il quale è stata determinata
l'articolazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, per funzioni e sul territorio;
STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del contratto.
1. Il presente contratto integrativo regionale quadriennale si applica al personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente al comparto di cui all'art. 12 del
contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 18/12/2002.
2. Il presente contratto concerne il periodo intercorrente tra la data della sua sottoscrizione e il
31/12/2005, data in cui cesseranno gli effetti giuridici del C.C.N.L. 24/7/2003.
3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia
data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto decentrato.
4. Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente
contratto, a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o conseguenti a necessità di
modifiche ritenute utili dalle parti contraenti.
5. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, la Direzione Scolastica Regionale procederà alla
trasmissione di copia integrale del presente contratto decentrato a tutte le istituzioni scolastiche della
Regione Puglia, le quali ne cureranno l'affissione nelle bacheche sindacali di scuola entro 5 giorni dalla
ricezione.
ART. 2 - Obiettivi e strumenti.
1. Il presente accordo mira a definire i criteri e le modalità per lo svolgimento delle
relazioni sindacali a livello regionale per il personale del comparto "Scuola".
2. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive
responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare
l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso
è improntato ai criteri della correttezza e della trasparenza dei comportamenti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo con le modalità, i tempi e le
materie indicate nel successivo art. 3;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell'informazione e della concertazione. Essa
può prevedere altresì l'istituzione di commissioni paritetiche con finalità
propositive, secondo le modalità indicate nell'art. 4;
c) interpretazione autentica dei contratti integrativi.
ART. 3 - Contrattazione collettiva integrativa.
1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità
del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte.
2. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale la contrattazione integrativa si svolge annualmente o con
cadenza quadriennale, in relazione alle singole materie da trattare, così come specificate nell'art.
4, comma 3, C.C.N.L. 24/7/2003.
3. Sono oggetto di contrattazione annuale le seguenti materie:
a) linee di indirizzo e criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;
b) criteri di allocazione e utilizzo delle risorse a livello d'istituto per la lotta contro l'emarginazione
scolastica e per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio, inclusa
l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli
formativi;
c) criteri, modalità e opportunità formative per il personale docente, educativo ed ATA;
d) criteri di utilizzazione del personale;
e) criteri e modalità di verifica dei risultati delle attività di formazione.
4. Sono oggetto di contrattazione quadriennale le seguenti materie:
a) criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
b) criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi
sindacali;
c) istituzione di procedure sperimentali di raffreddamento dell'eventuale conflittualità
contrattuale generatasi a livello di singola istituzione scolastica;
d) procedure e aggiornamenti per la gestione delle relazioni sindacali sul territorio
regionale.
5. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del
d.lgs. 30/3/2001 n. 165. Entro i primi 10 giorni di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali
né procedono ad azioni dirette. Decorsi ulteriori 20 giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le
parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa, nell'ambito della vigente
disciplina contrattuale.
6. Relativamente alle materie di contrattazione integrativa l'Ufficio Scolastico Regionale
formalizza la propria proposta contrattuale di norma entro il 30 ottobre e, comunque, entro i
successivi 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di inizio delle trattative.
ART. 4 - Partecipazione.
1. L'Amministrazione scolastica regionale fornisce, con cadenza annuale, informazioni e la
relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all'art. 7 C.C.N.L. 24/7/2003
sulle seguenti materie:
a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in
relazione alle situazioni di esubero;
b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i
servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;
f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del
sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto e alla riforma degli assetti
ordinamentali;
h) andamento generale della mobilità.
2. Gli incontri per l'informazione hanno come oggetto gli atti di gestione e i relativi risultati,
nonché le più rilevanti fonti di finanziamento. La documentazione relativa viene fornita ai
sindacati con congruo anticipo, salvo i casi di motivata urgenza.
3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di
gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di
commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di
avanzare proposte non vincolanti per l'Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della
contrattazione integrativa.
4. Ricevuta l'informazione i soggetti sindacali di cui all'art. 7 C.C.N.L. 24/7/2003 possono
chiedere, nel termine di due giorni lavorativi successivi, che venga attivato un tavolo di
concertazione. Quest'ultimo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di 5 giorni
lavorativi successivi al ricevimento della richiesta e dovrà in ogni caso concludersi nel termine
perentorio di 7 giorni lavorativi dalla sua apertura. Dell'esito della concertazione, qualora non si
raggiunga l'unanimità dei consensi, viene redatto apposito verbale dal quale risultino le posizioni
delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
ART. 5 - Modalità organizzative.
1. Nell'ambito dell'attuale struttura della Direzione Regionale andrà individuato un ufficio
(al quale le OO.SS. regionali potranno sempre accedere) con il compito di coordinare i rapporti con le
OO.SS., con particolare riferimento all'informativa, alla richiesta di atti ufficiali e alle convocazioni
delle OO.SS. medesime, che dovranno essere effettuate con il mezzo più sollecito e, comunque, in
forma scritta.
2. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale sarà individuato un apposito spazio per le esigenze
di affissione di materiale a contenuto sindacale delle OO.SS. abilitate alla contrattazione
integrativa.
3. Alle singole riunioni potranno partecipare i segretari regionali delle OO.SS. firmatarie del
presente accordo o loro delegati, eventualmente accompagnati da personale esperto nella materia da
trattare, in misura comunque non superiore a due per ciascuna organizzazione sindacale.
4. Laddove possibile e fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, si cercherà di
programmare un calendario mensile degli incontri tra le parti.
5. Ai fini della massima trasparenza dell'attività posta in essere, l'Amministrazione
consegnerà ad ogni organizzazione sindacale copia degli atti di carattere generale emessi
dall'Ufficio (graduatorie, elenchi, decreti, circolari, direttive, ecc.), eventualmente avvalendosi della
struttura di cui al precedente comma 1.
6. Le determinazioni assunte nel corso delle singole riunioni saranno riportate in un apposito,
sintetico verbale.
7. Almeno due volte nel corso dell'anno le parti si incontreranno per esaminare lo stato delle
relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione sui risultati
delle intese sottoscritte.
ART. 6 - Composizione delle delegazioni.
1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
a) Per la parte pubblica:
- la delegazione istituita con d.d. n. 16687 del 20/7/2001.
b) Per le organizzazioni sindacali:
- dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.
24/7/2003, secondo le modalità indicate nel precedente art. 5.
2. L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione
collettiva integrativa, del supporto di personale di propria scelta.
ART. 7 - Interpretazione autentica dei contratti.
1. In attuazione dell'art. 49 del d.lgs. 30/3/2001 n. 165, quando insorgano controversie
sull'interpretazione del contratto collettivo integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si
incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo
incontro.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con
lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di
rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto collettivo integrativo.
ART. 8 - Norma finale.
1. Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano le norme contenute nel C.C.N.L.
24/7/2003 e le altre disposizioni vigenti in materia, compresi i contratti collettivi nazionali
decentrati.
2. A norma dell'art. 47 e ss. del d.lgs. 30/3/2001 n. 165, si dichiara che il presente accordo non
comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le
disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.
LE PARTI FIRMATARIE
PER LA PARTE PUBBLICA
| dr. Ruggiero Francavilla |
Dirigente Vicario U.S.R. Puglia |
______ |
| dr.ssa Anna Cammalleri |
Dirigente C.S.A. Taranto |
______ |
| dr. Corrado Nappi |
Dirigente U.S.R. Puglia |
______ |
| dr.ssa Angela Marolla |
Dir. Amm.vo C.S.A. Bari |
______ |
PER LA PARTE SINDACALE
| C.G.I.L. - Scuola |
___________________________ |
| C.I.S.L. - Scuola |
___________________________ |
| U.I.L. - Scuola |
___________________________ |
| S.N.A.L.S. - CONF.S.A.L. |
___________________________ |
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