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ACCORDO-QUADRO PER L'ATTUAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NELLA REGIONE
PUGLIA
Tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, la Regione Puglia, la Confindustria Puglia, l'Unione
Regionale delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato di Puglia e la SPEGEA
Vista la legge 15.3.1997, n. 59, recante Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Vista la legge 24.6.1997, n. 196, recante Norme in materia di promozione dell'occupazione, e in
particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
Vista la legge 18.12.1997, n. 440, relativa all'Istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Visto il decreto interministeriale 25.3.1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione
dell'art. 18 della legge 196/97;
Visto il decreto legislativo 31.3.1998, n. 112, relativo al Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 8.3.1999, n. 275, con il quale è stato approvato il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Vista la legge 17.5.1999, n. 144, e in particolare l'art. 68 sull'obbligo di frequenza di attività
formative fino al diciottesimo anno di età;
Visto il D.P.R. 12.7.2000, n. 257, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione del
citato art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il D.P.R. 6.11.2000, n. 347 "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della
Pubblica Istruzione";
Vista la legge 10.3.2000, n. 62, recante Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all'istruzione;
Visto l'Accordo fra Ministero della Pubblica istruzione, Regioni e Province autonome, Province,
Comuni e Comunità montane per l'esercizio in sede locale di compiti e funzioni in materia di erogazione del
servizio formativo di rispettiva competenza, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del
19.4.2001;
Visto l'accordo di collaborazione per l'attuazione dell'obbligo formativo sottoscritto l'11.6.2001
fra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Vista la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, recante Modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione;
Visto il Protocollo d'intesa fra Regione Puglia, Ministero dell'istruzione, università e ricerca e
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24.7.2002 e, in particolare l'art. 4, che prevede la
programmazione congiunta di progetti di alternanza scuola-lavoro finalizzati ad un'offerta
personalizzata;
Vista la Legge Regione Puglia 7.8.2002, n. 15 "Riordino della formazione professionale";
Vista la Legge 14.2.2003, n. 30, recante Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro;
Vista la Legge 28.3.2003, n. 53, recante Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale e, in particolare, l'art. 4, che prevede la possibilità di svolgere l'intera formazione dai
15 ai 18 anni attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro;
Si conviene quanto segue:
Art. 1 (Oggetto dell'intesa)
1. Il presente accordo intende favorire l'attuazione di modelli di alternanza scuola-lavoro, da attuarsi
sotto la responsabilità di una istituzione scolastica o formativa, al fine di consentire agli studenti
degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado della Regione Puglia che abbiano compiuto il
quindicesimo anno di età la possibilità di svolgere in alternanza l'intera formazione fino al diciottesimo
anno, attraverso modalità che assicurino loro l'acquisizione di conoscenze di base e trasversali, nonché il
conseguimento di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
2. Le parti concordano sul fatto che l'alternanza deve essere considerata una modalità formativa a cui si
accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili
cognitivi. Non è quindi un percorso di recupero limitato a taluni indirizzi, bensì una metodologia
didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'esperienza pratica.
In questa prospettiva, l'accento va posto sulle skills prima ancora che sugli aspetti di
professionalità.
3. In tale prospettiva, l'alternanza non costituisce un terzo canale formativo, accanto a quello dei licei
e dell'istruzione e formazione professionale, ma si configura invece quale ulteriore modalità di
acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi tradizionali.
Art. 2 (Durata dei percorsi di alternanza)
1. I percorsi formativi di cui al presente accordo avranno durata triennale a partire dall'anno scolastico
2003/2004 e potranno essere rimodulati in itinere, sulla base delle risultanze derivanti dalle azioni di
monitoraggio che saranno realizzate nonché dall'evolversi del quadro normativo di riferimento.
2. Tenuto conto del principio enunciato nell'art. 4, comma 1, lettera a) della Legge 28.3.2003, n. 53, il
triennio di riferimento coprirà il percorso formativo compreso tra il 2° e il 4° anno degli istituti di
istruzione superiore.
Art. 3 (Soggetti attuatori)
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e tenendo conto delle indicazioni
contenute nel presente accordo-quadro, i soggetti che progetteranno e attueranno i percorsi formativi di
cui all'art. 1 del presente accordo sono istituzioni scolastiche secondarie superiori, statali e paritarie,
che all'uopo stipuleranno apposite convenzioni con imprese e/o con le rispettive associazioni di
rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con enti pubblici e
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
2. Alle istituzioni scolastiche attuatrici competerà, altresì, la gestione finanziaria dei percorsi, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità approvato con D.I. 1.2.2001, n.
44.
Art. 4 (Struttura del percorso formativo)
1. Il percorso formativo, strutturato in tre anni, si articolerà in formazione teorica e in esperienza
pratica in azienda. La formazione teorica sarà finalizzata all'acquisizione di conoscenze di base e
trasversali, nonché di conoscenze professionali. L'esperienza pratica in azienda sarà finalizzata
all'acquisizione di competenze professionali.
2. Nel corso del primo anno l'attività avrà carattere orientativo. Nel secondo e nel terzo anno, oltre alle
attività di orientamento, l'offerta formativa sarà anche finalizzata all'acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro.
3. L'insegnamento sarà articolato in moduli, autoconsistenti e sequenziali, autonomamente certificabili
mediante una modulistica condivisa, con una possibile articolazione della classe in gruppi.
4. Nell'ambito del percorso formativo si procederà al riconoscimento dei crediti, allo scopo di consentire
per gli allievi la massima flessibilità, in entrata e in uscita, dai diversi sistemi formativi.
5. A tal fine, ogni progetto dovrà prevedere apposite misure di accompagnamento, atte a promuovere il
successo formativo degli allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza,
riallineamento, potenziamento, orientamento e monitoraggio.
6. Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio, ecc.) dovranno
essere garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio, facilitazioni per l'inserimento nel contesto
sociale e lavorativo.
Art. 5 (Compiti dei soggetti promotori)
1. Per promuovere i percorsi formativi oggetto del presente accordo, i soggetti sottoscrittori
realizzeranno, d'intesa fra loro, le azioni necessarie, di seguito descritte e riportate nell'Allegato al
presente accordo-quadro.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia:
- svolgerà, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, azioni di informazione, per
diffondere fra i dirigenti scolastici, i docenti, gli allievi e le loro famiglie, in fase di
orientamento, la più ampia conoscenza delle opportunità che il percorso sperimentale
presenta;
- fornirà alle istituzioni scolastiche che attueranno i percorsi di cui al presente accordo le necessarie
indicazioni circa le modalità di gestione dell'iniziativa, assicurando le opportune azioni di assistenza
tecnica;
- coordinerà l'attività di monitoraggio.
3. La Confindustria Puglia e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria e
Artigianato di Puglia:
- individueranno e descriveranno le figure professionali aggregate più richieste dalle
imprese;
- contribuiranno a definire le competenze professionali di tali figure, d'intesa con gli altri soggetti
firmatari della presente intesa;
- contribuiranno a definire i percorsi didattici;
- raccoglieranno le disponibilità delle imprese ad offrire posti-stage.
4. La SPEGEA assicurerà supporto e assistenza ai percorsi formativi.
In particolare:
- collaborerà alla rilevazione dei bisogni e alla progettazione;
- curerà la sensibilizzazione e l'orientamento delle imprese e dei soggetti coinvolti;
- realizzerà l'attività formativa per i docenti e i tutor formativi e aziendali;
- coordinerà i tutor aziendali durante l'esperienza pratica;
- curerà le azioni di monitoraggio.
5. La Regione Puglia, e per essa l'Assessorato all'istruzione, formazione professionale e
politiche attive del lavoro:
- contribuirà a definire, in coerenza con le linee di sviluppo della programmazione economica regionale e
d'intesa con gli altri partners, i settori prioritari di intervento;
- svolgerà le opportune azioni di sensibilizzazione nei confronti dei centri di formazione
professionale;
- definirà, d'intesa con gli altri soggetti firmatari, gli standard minimi, affinché i crediti acquisiti
durante i percorsi formativi vengano riconosciuti sia ai fini dei passaggi fra i sistemi formativi, sia
per l'eventuale conseguimento della qualifica regionale.
Art. 6 (Quadro orario)
1. Il quadro orario complessivo di impegno per gli allievi, nell'arco del triennio, sarà quello previsto
dall'attuale ordinamento per ciascuna delle istituzioni scolastiche che effettueranno i percorsi di
alternanza.
2. Nell'ambito di tale quadro orario e nelle more dell'emanazione del decreto legislativo attuativo
dell'art. 4 della legge 53/2003, le attività di alternanza potranno coprire un monte ore complessivo non
superiore al 15%, corrispondente all'ambito di flessibilità della quota oraria obbligatoria riservata alle
istituzioni scolastiche ai sensi del D.M. 26.6.2000, n. 234, applicativo dell'art. 8 del D.P.R.
275/99.
3. Le medesime attività di alternanza dovranno essere progettate secondo criteri di gradualità, che tengano
conto dell'età degli allievi e dell'indirizzo di studi coinvolti.
Art. 7 (Risorse finanziarie)
1. Per i percorsi di alternanza assistiti di cui al presente accordo-quadro, le risorse finanziarie per
l'avvio dei progetti da attuarsi con decorrenza dall'a.s. 2003/2004 saranno tratte dall'apposito
stanziamento di cui al decreto dirigenziale in data 4.3.2003, allegato alla nota del MIUR - Dipartimento
per i servizi nel territorio - Dir. Gen. per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi
integrati prot. n. 1007/B3E del 10.4.2003.
2. Le predette risorse potranno essere integrate da ulteriori apporti da parte dei sottoscrittori del
presente accordo, ovvero da altri soggetti pubblici o privati, ivi comprese le istituzioni
scolastiche.
Art. 8 (Valutazione)
1. Le valutazioni periodiche e finali degli allievi saranno effettuate dal Consiglio di Classe, d'intesa
con i tutor formativi e aziendali che hanno gestito il percorso formativo dell'anno scolastico di
riferimento.
2. Gli esami finali saranno effettuati secondo la normativa in vigore.
Art. 9 (Individuazione dei settori di intervento)
1. In attesa dell'emanazione del decreto legislativo previsto dall'art. 4, comma 1, della Legge 28.3.2003,
n. 53 e tenuto conto delle tendenze del mercato del lavoro regionale, nonché degli indirizzi di
programmazione economica della Regione Puglia, le parti concordano di individuare tendenzialmente i
seguenti settori in cui innestare i percorsi di alternanza da attuare a decorrere dall'a.s. 2003/2004:
- tessile e abbigliamento
- calzaturiero
- macchine utensili
- turistico-alberghiero
- agro-alimentare
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- commercio
2. L'individuazione degli istituti che attueranno i percorsi di alternanza assistiti,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sarà effettuata tenendo conto della dichiarata
disponibilità da parte dei medesimi istituti, oltre che della loro ubicazione in relazione alle esigenze
espresse nel precedente comma 1 e della pregressa esperienza maturata in percorsi formativi integrati
scuola-lavoro.
Bari, 9 luglio 2003
| per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia |
F.to Fiori |
| per la Regione Puglia |
F.to Silvestri |
| per la Confindustria Puglia |
F.to Mongelli |
| per l'Unione Regionale delle CC.CC.II.AA. di Puglia |
F.to Divella |
| per la SPEGEA |
F.to Matarrese |
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