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NORMATIVA RIGUARDANTE L'INSERIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI STRANIERI

Legge 91/1992 - Riconosce il diritto di cittadinanza italiana ai figli di almeno uno dei due genitori italiano. Pertanto, i bambini, nati in Italia, figli di genitori con nazionalitā non italiana, assumono la nazionalitā dei genitori, fino al 18° anno di etā, momento in cui possono richiedere la cittadinanza italiana (ius parentium).

Legge 40/6.3.98 - Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Riconosce il diritto allo studio. Incoraggia le attivitā interculturali. Promuove le attivitā di accoglienza in convenzione con le Regioni e gli Enti Locali.
Capo II
Art. 36 - Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale
Art. 37 - Accesso ai corsi delle universitā

Decreto Legislativo n. 286/27.7.98 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Ribadisce il diritto all'istruzione del minore straniero e sollecita le attivitā miranti all'integrazione sociale, nell'ambito "di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri" - Sollecita il mantenimento e recupero della cultura d'origine e si rifā alla legge n. 400/23.8.88, art. 17, comma 1, che detta disposizioni circa la formazione e aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente e sui criteri per l'adattamento dei programmi d'insegnamento.
Art. 38 - Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.
Art. 39 - Accesso ai corsi delle universitā.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/31.8.99 - Garantisce il diritto all'istruzione del minore, anche in caso di "irregolaritā", quindi i minori non accompagnati o appartenenti a famiglie non in regola con il permesso di soggiorno, sono, in ogni caso, tenuti all'obbligo scolastico.
Disciplina l'inserimento scolastico nelle classi in riferimento all'etā anagrafica, affidando ai docenti la responsabilitā di spostamento in una classe immediatamente superiore o inferiore.
Capo VII
Art. 45 - Iscrizione scolastica.
Art. 46 - Accesso degli stranieri all'universitā.

Ministero Pubblica istruzione - C.M. n. 87/23.3.2000 - Permette le iscrizioni degli alunni stranieri in qualsiasi momento dell'anno scolastico.

Ministero Pubblica istruzione - C.M. n. 302/98 - Tutela la libertā religiosa - Riconosce le festivitā ebraiche, su richiesta dei genitori.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 257/12.7.2000 - Regolamento di attuazione dell'art. 68 della Legge 144/17.5.99, concernente l'obbligo di frequenza di attivitā formative fino al diciottesimo anno di etā.
L'art. 2 esplicita che l'obbligo si applica anche nei confronti dei "minori stranieri presenti nel territorio dello Stato".

A cura di Rita Goffredo

Grafico presenza alunni stranieri

 
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