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Ufficio I
Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative

Prot. n. 6215 Bari, 7 luglio 2003

Ai Gestori/Rappresentanti legali delle Istituzioni scolastiche non statali di istruzione secondaria della Regione
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle Attività didattiche ed educative delle Istituzioni scolastiche non statali di istruzione secondaria della Regione
LORO SEDI

AI DIRIGENTI dei Centri servizi amministrativi della Regione
LORO SEDI

Oggetto: Alunni non promossi - Esami di idoneità.

A seguito di quesiti pervenuti, si precisa che non è consentito agli alunni non promossi alla classe successiva recuperare l'anno attraverso esami di idoneità nello stesso anno scolastico, nella sessione di settembre, anche nel caso in cui sia presentata domanda presso un istituto diverso da quello frequentato ovvero per un indirizzo diverso.
L'art. 192 - comma 6 - del D.L.vo 16.4.1994, n. 297 prevede, infatti, che "l'alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata... purché abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale".
L'O.M. n. 90 del 21.5.2001, tuttora vigente, recante "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000/2001" al comma 8 dell'art. 19, nel richiamare il dettato normativo del citato art. 192 D.L.vo 297/94, prescrive:
"Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere... esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto".
Si evidenzia, inoltre, che il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità scade normalmente entro il mese di gennaio di ciascun anno, indipendentemente dal periodo in cui ciascun istituto deliberi di svolgere gli esami stessi (giugno o settembre): ciò non consente all'alunno dichiarato non promosso di presentare domanda di ammissione agli esami a giugno, dopo la pubblicazione degli scrutini finali.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. alla scrupolosa osservanza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Fiori)

 
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