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Ufficio I
Pianificazione, programmazione e integrazione delle politiche formative
| Prot. n. 6215 |
Bari, 7 luglio 2003 |
Ai Gestori/Rappresentanti legali delle Istituzioni scolastiche non statali di istruzione
secondaria della Regione
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle Attività didattiche ed educative delle Istituzioni scolastiche non statali di
istruzione secondaria della Regione
LORO SEDI
AI DIRIGENTI dei Centri servizi amministrativi della Regione
LORO SEDI
Oggetto: Alunni non promossi - Esami di idoneità.
A seguito di quesiti pervenuti, si precisa che non è consentito agli alunni non
promossi alla classe successiva recuperare l'anno attraverso esami di idoneità nello stesso anno
scolastico, nella sessione di settembre, anche nel caso in cui sia presentata domanda presso un istituto
diverso da quello frequentato ovvero per un indirizzo diverso.
L'art. 192 - comma 6 - del D.L.vo 16.4.1994, n. 297 prevede, infatti, che "l'alunno di istituto o scuola
statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo
per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata... purché abbia
ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale".
L'O.M. n. 90 del 21.5.2001, tuttora vigente, recante "Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami
nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico
2000/2001" al comma 8 dell'art. 19, nel richiamare il dettato normativo del citato art. 192 D.L.vo 297/94,
prescrive:
"Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere... esami di
idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi
frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e
subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto".
Si evidenzia, inoltre, che il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di
idoneità scade normalmente entro il mese di gennaio di ciascun anno, indipendentemente dal
periodo in cui ciascun istituto deliberi di svolgere gli esami stessi (giugno o settembre): ciò non
consente all'alunno dichiarato non promosso di presentare domanda di ammissione agli esami a giugno, dopo la
pubblicazione degli scrutini finali.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. alla scrupolosa osservanza.
IL DIRETTORE GENERALE (Giuseppe Fiori) |
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